Controlli e liti

Retroattivi gli studi di settore «evoluti»

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Va dichiarato illegittimo l’accertamento esclusivamente basato sugli studi di settore se nel corso del giudizio questo si evolve a favore del contribuente. Intanto è la stessa natura provvisoria e presuntiva degli studi che legittima l’applicazione retroattiva delle successive versioni perché ritenute più affidabili. Poi va inquadrato nello jus superveniens il diverso trattamento riservato ai compensi erogati ai soci amministratori che, originariamente previsto come componente da considerare per la determinazione dei maggiori ricavi, viene poi sottratto dai costi sostenuti per il lavoro dipendente. Così la Corte di cassazione con la sentenza 17807 depositata ieri.

L’amministrazione il 26 novembre 2008 contesta per il 2003 a una srl operante nella termoidraulica uno scostamento di ricavi per oltre 84mila euro determinati con gli studi di settore, che rappresenta un grave scostamento e ricupera Ires, Irap ed Iva.

La contribuente ricorre sulla base di una serie di motivi: lo studio di settore ha carattere di presunzione semplice; l’accertamento non è né motivato né fondato; l’erogazione di somme agli amministratori tramite compensi determinano ricavi aggiuntivi rispetto al caso in cui le stesse vengano erogate distribuendo gli utili, creando disparità di trattamento a parità di condizioni.

Secondo l’amministrazione la pretesa, fondata sul grave scostamento, è invece motivata anche perché la contribuente non ha giustificato la propria condotta anti-economica e i compensi rilevano per essere nove volte il reddito dell’anno d’imposta 2004. Il 12 maggio 2009 la Ctp rigetta il ricorso introduttivo come pure la Ctr il 21 ottobre 2010 e segue il ricorso per cassazione nel dicembre 2011.

Intanto, il 28 dicembre 2011, l’amministrazione approva con decreto ministeriale la forma evoluta VG75U dello studio di settore TG75U, e dalla lettura delle istruzioni, viene prevista la deducibilità di tali compensi dall’ammontare dei costi del lavoro dipendente.

Davanti alla Cassazione, prima dell’udienza, il 1° giugno 2017, la contribuente evidenzia le novità e la Corte cassa con rinvio per i seguenti motivi:

il Dm, anche se approvato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, è applicabile retroattivamente, perché l’accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un graduale affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti e giustifica l’applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e affidabile;

l’applicazione del nuovo studio di settore, in cui è stata sostituita la metodologia di valutazione dell’attività di lavoro prestata dai soci amministratori, il cui costo deve essere sottratto alle spese di lavoro dipendente, consente di eliminare il divario tra il reddito dichiarato e quello presunto, perché, in applicazione dello ius superveniens, non è possibile procedere all’accertamento nei confronti del contribuente la cui dichiarazione risulti congrua rispetto agli studi di settore.

Cassazione, V sezione civile, sentenza 17807 del 19 luglio 2017

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