Contabilità

Rettifiche dell’attivo sterilizzate

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di Michele Procida

Le società holding industriali, la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, devono misurarsi, per il 2016, con le novità in materia di Ires e Irap derivanti dal Dlgs 147/2015, dalla legge 208/2015, dal Dlgs 139/2015 e dall'emendamento al Ddl di conversione del Dl 244/2016. Queste società determinano, ex articolo 6, comma 9, del Dlgs 446/1997, la base imponibile Irap aggiungendo al valore della produzione il “margine di interesse” (interessi attivi meno il 96% degli interessi passivi).

Dlgs 147/2015

L’articolo 96 del Tuir è stato modificato prevedendo (i) una riduzione della deducibilità degli interessi passivi nell'ambito della tassazione di gruppo venendo, così, meno la possibilità di utilizzo delle eccedenze di Rol di soggetti non residenti “virtualmente” consolidabili e (ii) un ampliamento della base di calcolo del Rol, aggiungendo alla differenza tra il valore e i costi della produzione l'importo di eventuali dividendi incassati da società controllate non residenti.

Legge 208/2015

Pochi mesi dopo le modifiche al regime previsto dall'articolo 110 del Tuir di deducibilità dei costi da imprese residenti in Paesi “black list” da parte del Dlgs 147, è stato abolito tout court il regime speciale per questi componenti negativi che ora soggiacciono alle ordinarie regole di deducibilità previste dal Tuir. Nel caso si tratti di operazioni con società appartenenti al medesimo gruppo, rimane ovviamente applicabile il criterio del valore normale ( “transfer pricing”).

Dlgs 139/2015 e nuovi Oic

Ai bilanci relativi agli esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 si applicano nuove regole civilistiche e contabili ispirate al principio della prevalenza della sostanza economica delle operazioni sulla forma giuridica degli atti. Secondo l'agenzia delle Entrate (Telefisco 2017), il principio di “derivazione rafforzata”, in base al quale trovano riconoscimento ai fini della determinazione del reddito le diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dai principi contabili, «è riservato, per espressa previsione normativa, ai soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs». Ne consegue che, fino a quando il legislatore non estenda tale principio anche alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, queste ultime dovranno «gestire un doppio binario civilistico/fiscale».

Milleproroghe

Con l'emendamento al disegno di legge di conversione del Dl 244/2016 (“Milleproroghe”), è stato aggiunto l'articolo 13-bis, prevedendo:

•l'estensione del principio di “derivazione rafforzata” alle imprese che applicano i principi contabili nazionali (con esclusione solo delle micro-imprese) modificando gli articoli 83 e 109 del Tuir e rinviando anche al regolamento 48/2009 e al Dm 8 giugno 2011 (che potranno formare oggetto di revisione con uno o più decreti ministeriali);

•modifiche al Tuir in tema di interessi passivi (articolo 96), spese relative a più esercizi (articolo 108), tassi di cambio (articolo 110) e strumenti finanziari derivati (articolo 112);

•modifiche al Dlgs 446/1997 per tener conto dell'eliminazione della parte straordinaria del bilancio;

•una norma transitoria per disciplinare gli effetti fiscali del passaggio alle nuove regole.

Per le società holding industriali le novità di maggior rilievo riguarderanno, perciò, gli effetti fiscali derivanti dalle nuove regole di bilancio, ispirate alla prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, relative a:

•le operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie, che vengono ora trattate come restituzione o reimmissione di conferimenti;

•la valutazione dei crediti con il riconoscimento dei costi di transazione e lo scorporo degli interessi per la relativa attualizzazione;

•i debiti verso soci per finanziamenti con il relativo rendimento implicito.

Quanto alla norma transitoria, i principi dettati sono essenzialmente:

•l'ultrattività delle disposizioni fiscali previgenti per le operazioni in corso al 1° gennaio 2016;

•la sterilizzazione fiscale delle rettifiche dell'attivo patrimoniale, del ripristino di costi già imputati a conto economico in esercizi precedenti e dell'eliminazione di costi non più capitalizzabili, in conseguenza dell'applicazione delle nuove regole civilistiche e contabili.

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