Imposte

Reverse charge con correzione nelle scritture contabili

Interpello 203: con la regolarizzazione diritto al rimborso dell’Iva precedentemente non detratta

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di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Regolarizzazione del reverse charge per operazioni esenti attraverso mere scritture contabili e diritto al rimborso dell’Iva precedentemente non detratta.

L’articolo 6, comma 9-bis3, del Dlgs 471/97 – oggetto della recente riforma ad opera della legge di Bilancio 2023 per la parte della norma relativa alle frodi – è già al centro dell’attenzione della prassi che, con la risposta a interpello 203/2023, si pronuncia ancora sulla parte “vecchia” della norma.

Il quesito del contribuente trova fondamento in un precedente interpello che lo stesso aveva presentato alle Entrate sulla cui base ha considerato la necessità di rettificare alcune precedenti operazioni (servizi relativi alla raccolta di scommesse on line) per le quali aveva applicato, in inversione contabile, l’Iva al 22%, in luogo del regime di esenzione, con indetraibilità specifica lato acquisto (articolo 19, commi 2 e 5, del Dpr 633/1972),

Considerando quanto disposto dall’articolo 6, comma 9-bis3, del Dlgs 471/97, il cessionario/committente che applica erroneamente il reverse charge per operazioni esenti (o non imponibili o comunque non soggette ad imposta), deve espungere sia il debito sia la detrazione. L’Agenzia sottolinea il carattere prettamente procedurale della norma, più che sanzionatorio, e ritiene sufficiente che il contribuente effettui delle mere annotazioni contabili in senso contrario a quelle erroneamente eseguite. Tale modo di procedere, che la norma sembrerebbe vincolare alla «sede di accertamento» sembra, pertanto, legittimo anche prima, ovvero in una fase di ravvedimento. Un ulteriore tassello, previsto dalla norma, ed enfatizzato nella prassi qui in commento, è dato dalla possibilità di recuperare, in sede di rettifica, l’Iva precedentemente non detratta attraverso due modalità:

•ricorso alla nota di variazione, nei termini dell’articolo 26, comma 3, del Dpr 633/72;

•richiesta di rimborso anomalo ex articolo 30-ter del Dpr 633/1972.

L’alternatività tra le due procedure, espressamente disposta sul piano normativo, rende superflua la valutazione sull’inerzia del contribuente, considerata, in più occasioni, dall’Entrate come ostativa alla presentazione del rimborso nelle ipotesi in cui il contribuente non si fosse attivato entro i termini a recuperare, con la nota di variazione, l’Iva versata irregolarmente (circolare 20/E/2021 e risposta 592/2022).

In definitiva, il contribuente, in fase di regolarizzazione dell’operazione esente erroneamente fatturata in reverse charge, pur trascorsi i termini per effettuare la nota di variazione in diminuzione, può presentare apposita istanza di rimborso del credito Iva, il quale dovrà comunque essere opportunamente provato nella successiva fase istruttoria.

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