Imposte

Reverse charge in dichiarazione solo con Iva

L’ampio perimetro applicativo della misura può generare errori che, in alcuni casi, non sono neanche sanzionabili, rientrando nella definizione delle violazioni formali

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Nel quadro VJ della dichiarazione annuale vanno indicate solo le operazioni per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario o committente. L’ampio perimetro applicativo del reverse charge potrebbe aver determinato errori che in alcuni casi non sono nemmeno sanzionabili e, quando lo sono, potrebbero rientrare nella definizione delle violazioni formali.

L’applicazione dell’inversione contabile non comporta sempre l’emersione d’imposta. Le operazioni da integrare/autofatturare potrebbero infatti essere non imponibili o esenti. È il caso, per esempio, del trasporto fatturato da un vettore Ue in relazione a beni oggetto di esportazione da parte di un soggetto residente: in questo caso, si deve procedere con l’integrazione (a scelta del contribuente, in modalità cartacea o elettronica) senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 9, Dpr 633/1972 (e con comunicazione esterometro se l'integrazione è analogica).

Queste operazioni non devono confluire nel quadro VJ della dichiarazione Iva annuale.Tuttavia, se per errore il committente ha integrato la fattura con Iva, in sede di accertamento sono espunti sia l’imposta a debito che quella a credito (fermo restando il diritto al rimborso dell’imposta eventualmente non detratta) e non si applica alcuna sanzione, salvo che non si tratti di operazione inesistente, come prevede l’articolo 6, comma 9-bis.3, Dlgs 471/1997. Con la risposta 203/2023 oltre a ribadire il fatto che tale disposizione ha natura procedurale più che sanzionatoria, è stato altresì precisato che il meccanismo di elisione del credito/debito può essere attuato non solo in sede di accertamento (a opera dell’ufficio), ma direttamente dal contribuente tramite mere annotazioni contabili di segno contrario a quelle erroneamente eseguite. Azionando tempestivamente tale procedura si potrebbe quindi evitare che l’errore si rifletta sulla comunicazione delle liquidazioni periodiche e sulla dichiarazione annuale, con le conseguenti possibili contestazioni (ammesso che una violazione non sanzionabile possa comportare, a cascata, errori che invece lo sono).

L’articolo 6 del Dlgs 471/1997 prevede l’applicazione di specifiche sanzioni anche nei casi in cui il reverse charge non è stato eseguito (comma 9-bis) oppure l’imposta è stata assolta in modo irregolare (commi 9-bis.1 e 9-bis.2).Tali errori possono essere regolarizzati sfruttando la sanatoria delle irregolarità formali di cui all’articolo 1, commi 166 e successivi, legge 197/2022, ricordando però che questo “condono” riguarda le violazioni commesse sino al 31 ottobre 2022 (circolare 2/E/2023). Il perfezionamento della definizione si ha con il versamento di 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 (termini così posticipati dal Dl 34/2023).

Come precisato nella circolare 6/E del 2023, la quale rinvia alla circolare n. 11/E del 2019, non è tuttavia necessario rimuovere le irregolarità/omissioni per le violazioni in materia d’inversione contabile sanzionate ai sensi dei commi 9-bis.1 e 9-bis.2 dell’articolo 6, sempre che, naturalmente, la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta.

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