Imposte

Reverse charge, niente prelievo sull'operazione rilevante in Italia

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di Matteo Balzanelli

Trasporti, intermediazioni e lavorazioni su beni mobili, ma anche triangolazioni intracomunitarie. Sono le principali operazioni per le quali l'integrazione o l'autofatturazione possono avvenire senza applicazione dell'Iva. In alcuni casi, infatti, l'acquisto con rilevanza in Italia segue il regime di non imponibilità.
Nel valutare il trattamento Iva di un'operazione bisogna innanzitutto chiedersi se è rilevante o meno in Italia. Si possono, infatti, verificare le seguenti situazioni.
1) Se l'operazione non è territoriale, il documento ricevuto transiterà in contabilità generale.
2) Se l'operazione è territoriale, andrà annotato nei registri Iva e si dovrà verificare se è imponibile oppure detassata (non imponibile o esente).

I trasporti
Prendiamo il caso dei trasporti. Ipotizziamo che una società italiana effettui una cessione all'esportazione verso una società Svizzera e che il trasporto sia curato da un vettore francese. La prestazione di trasporto rileva in Italia in quanto il committente è residente in questo Paese (articolo 7-ter del Dpr 633/1972). L'italiano riceve quindi una fattura senza Iva dal vettore francese (per lui è extraterritoriale) che deve essere integrata. Nell'integrare tale fattura, non dovrà essere applicata l'imposta, bensì il regime di non imponibilità, in quanto l'articolo 9, comma 1, n. 2), del Dpr 633/1972, stabilisce che i trasporti relativi a beni in esportazione (nonché in transito) beneficiano di tale titolo. La stessa situazione si verifica qualora il vettore sia extracomunitario. L'unica differenza consiste nell'applicazione del reverse charge: in questo caso si deve procedere con l'emissione di autofattura (non imponibile). Se il vettore fosse residente allora questo non farebbe altro che emettere direttamente fattura non imponibile.

L'intermediazione
L'articolo 9 del Dpr 633/1972 stabilisce, al punto 7, che sono non imponibili anche i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, esportazione, transito e a cessioni estero su estero.
Pertanto, seguendo il ragionamento sviluppato in precedenza, consideriamo il caso del committente residente che effettua una cessione all'esportazione o una cessione estero su estero.
- Se l'agente è residente emette direttamente una fattura non imponibile.
- Se l'agente è comunitario o extracomunitario, il committente procederà, rispettivamente, a integrare la fattura dell'agente o emettere autofattura recante il titolo di non imponibilità.

Le lavorazioni
La non imponibilità si applica anche in relazione ai trattamenti di lavorazione, montaggio, adattamento, trasformazione, riparazione (articolo 176 del Testo unico delle leggi doganali) su beni esteri non definitivamente importati, e su beni nazionali o comunitari destinati all'esportazione da o per conto del prestatore o del committente non residente (solo privato, dal 2010) in virtù dell'articolo 9, n. 9.

Le triangolazioni
Esaminiamo, infine, la triangolazione comunitaria (tre soggetti di tre diversi Stati membri) con promotore italiano; quest'ultimo effettua:
un acquisto intracomunitario per il quale deve integrare senza Iva la fattura ricevuta (non imponibile ex articolo 40, comma 2, del Dl 331/93);
una cessione intracomunitaria non imponibile, designando espressamente in fattura come debitore dell'imposta l'acquirente finale.

L'annotazione
In generale, i documenti relativi alle operazioni esaminate, annotati in acquisti e in vendite (per effetto dell'integrazione o dell'autofatturazione) con il titolo di non imponibilità, non devono essere riportati nel quadro VJ della dichiarazione annuale Iva (circolare 12/E/2010).

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