Controlli e liti

Reverse charge, sanzioni fisse anche per violazioni fino al 2015

di Gian Paolo Tosoni

L’errata applicazione del meccanismo del reverse charge è soggetta alla sanzione fissa a condizione che si tratti di un errore commesso per una operazione ragionevolmente rientrante in tale meccanismo . Lo ha precisato la circolare 16/E/2017 di ieri. L’Agenzia è intervenuta sul nuovo regime sanzionatorio per le operazioni soggette alla inversione contabile a seguito delle modifiche introdotte con il Dlgs 158 del 24 settembre 2015 che - in attuazione della delega fiscale (legge 23/2014) - ha modificato il comma 9-bis del Dlgs 471/1997 e ha introdotto tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3). Lo spirito della norma è quello di creare un sistema basato sul principio di proporzionalità e di colpire in modo più grave le violazioni compiute con un intento fraudolento e nel contempo punire in maniera più lieve fattispecie per le quali l’imposta risulta comunque assolta ancorché irregolarmente.

Sulla base del principio che le sanzioni devono essere proporzionali alla gravità della infrazione , viene stabilita una sanzione fissa da 250 a 10mila euro nella ipotesi di irregolare assolvimento del tributo.

Si tratta del caso in cui l’operazione è soggetta a reverse charge ma il cedente / prestatore ha emesso fattura con addebito di Iva come se fosse un’operazione ordinaria oppure, all’opposto, nel caso in cui l’operazione è soggetta ad Iva nei modi ordinari, ma il cedente / prestatore ha applicato il reverse charge. In entrambi i casi, se l’imposta è stata versata, si applica la sanzione in misura fissa che va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 10mila euro ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun committente. Tuttavia viene precisato che l’errore non deve riguardare ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile, lasciando intendere che la sanzione fissa si applica soltanto per i casi che possono effettivamente esserci dubbi sulla applicazione o meno del regime di inversione contabile.

Scatta una sanzione più elevata ancorché fissa da 500 a 20mila euro in presenza di operazioni riconducibili al meccanismo del reverse charge, ma per le quali il cessionario o il committente non pone in essere totalmente gli adempimenti previsti (autofattura o integrazione della fattura di acquisto). In questo caso la sanzione fissa si rende applicabile a condizione che l’omissione degli adempimenti non occulti l’operazione, la quale risulti quindi nella contabilità tenuta ai fini delle imposte dirette.

Le precedenti sanzioni erano più elevate ed erano previste nella misura dal 100 al 200% dell’imposta. Infine chiarisce l’Agenzia che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni decorre dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, per il principio del favor rei , le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si siano resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016.

La circolare 16/E/17 dell’agenzia delle Entrate

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