Adempimenti

Revisione dell’accertamento senza sanzioni

immagine non disponibile

di Bendetto Santacroce e Ettore Sbandi

Accanto al ravvedimento, resta attivabile in dogana il regime della revisione dell’accertamento, istituto storico che, a determinate condizioni, consente ai contribuenti di sanare errori senza applicazione delle sanzioni.

Se il ravvedimento operoso si presenta come la grande novità dell’ultimo biennio, che consente di chiudere contesti particolarmente gravosi in caso di verifiche e controlli in corso da parte dell’amministrazione finanziaria, esiste tradizionalmente un ulteriore strumento in uso agli operatori per minimizzare i rischi derivanti da comportamenti che si assumono errati.

È attivabile infatti in dogana la cosiddetta revisione dell’accertamento, che fino ad oggi (ossia prima del ravvedimento) era l’unico strumento a disposizione delle imprese per correggere eventuali errori commessi all’atto dell’espletamento delle formalità doganali.

L’istituto in questione, ove attivato dal contribuente (su istanza di parte) e non dall’Ufficio, ai sensi della legge 449/97, non dà luogo all’applicazione di alcuna sanzione. Di contro, all’attivazione di controlli, tale istituto non è attivabile e, dunque, prima della modifica normativa sul ravvedimento, nessuna regolarizzazione era possibile ed al contribuente non restava che attendere le determinazioni della dogana.

I controlli doganali, infatti, si basano essenzialmente su un doppio binario, quelli “in linea” e quelli “a posteriori”.

Con i primi si intendono i controlli spot, ossia le verifiche sulle merci fisicamente presentate in dogana, ferme presso i punti di confine o presso i luoghi privati degli operatori appositamente autorizzati a ricevere o spedire merci da o per destinazioni extra Ue. In questi casi, di norma la verifica nasce e si esaurisce all’atto del controllo.

Tuttavia, come oggi dispone l’articolo 48 del Codice doganale dell’Ue, le merci (o meglio, le dichiarazioni) che non hanno subito controlli in linea possono sempre essere oggetto di un ulteriore check, a posteriori, nel limite prescrizionale di tre anni.

Il Codice dispone infatti che le autorità possono verificare l’esattezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana, nonché l’esistenza, l’autenticità, l’accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento ad essa, esaminando la contabilità del dichiarante e altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci dopo averle svincolate. Inoltre, le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni ove ancora possibili.

In tutti questi casi, si apre l’alternativa del contribuente che risponde al potere dell’autorità doganale: se, prima di ogni attività, ad attivarsi è il contribuente, nessuna sanzione è applicabile; se, invece, a muoversi per prima è la Dogana, allora sono irrogabili le (pesanti) sanzioni tipiche del diritto doganale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©