Contabilità

Revisori, «bussola» per la legalità

di Antonio Iorio

Controlli di revisori e sindaci di enti e organismi pubblici non solo di natura prettamente contabile ma anche su appalti , personale , obblighi di pubblicità , trasparenza , sicurezza luoghi di lavoro , privacy e tempi di pagamento dei debiti .

È questa una delle principali novità contenuta nelle recenti direttive della Ragioneria dello Stato con la circolare 20/2017, secondo la quale i compiti attualmente assegnati agli organi di controllo negli enti pubblici, travalicano la tradizionale attività contabile. Il Collegio dei revisori o sindacale rappresenta infatti un presidio di legalità e regolarità dell’azione amministrativa e contabile dell’ente.

Il documento della Ragioneria è un vero e proprio vademecum operativo sull’attività di vigilanza degli organi di controllo.

È ufficialmente indirizzato ai revisori e ai sindaci designati dal ministero dell’Economia e delle Finanze ma, come rileva la stessa circolare, le indicazioni devono essere considerate come raccomandazioni e suggerimenti utili anche per tutti coloro che fanno parte di collegi dei revisori o sindacali di un ente pubblico, prescindendo ovviamente dalla promanazione della designazione o nomina.

Oltre all’analisi di dettaglio delle verifiche amministrative e contabili che il revisore effettua nell’esercizio delle proprie mansioni, con evidenza delle attività preliminari di programmazione dei controlli e di utilizzo di tecniche di campionamento, il documento si sofferma sui singoli controlli: tenuta dei libri e delle scritture contabili; cassa, inventario di magazzino, regole sul contenimento della spesa pubblica, osservanza delle disposizioni di legge dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali.

Da segnalare, poi, per gli aspetti extra contabili le verifiche in materia di anticorruzione e trasparenza, i controlli sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, obblighi previdenziali e assicurativi, adempimenti in materia di privacy.

In tema di anticorruzione oltre alla verifica della corretta pubblicità sul sito istituzionale di una serie di informazioni obbligatorie viene data evidenza alla predisposizione del piano di prevenzione della corruzione che consiste in una valutazione della possibile esposizione degli uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli.

Il piano ha durata triennale e viene adottato entro il 31 gennaio di ogni anno dall’organo di indirizzo, su proposta del responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, il quale poi ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione.

Il documento deve tenere conto delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione 2016, adottato dall’Anac con la delibera n. 831 del 3/8/ 2016 che costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Il revisore dovrà poi richiedere informazioni circa l’esistenza di un sistema di gestione della salute e sicurezza che comprenda quantomeno la nomina dei soggetti chiamati a collaborare con il datore di lavoro alle attività di prevenzione e protezione (nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, medico competente, designazione dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze quali addetti primo soccorso, incaricati antincendio e prevenzione incendi, ecc.)

Sempre in tema di sicurezza sul lavoro, i revisori devono verificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro, la conseguente elaborazione del documento dei rischi (debitamente sottoscritto e con «data certa»), il regolare svolgimento della riunione periodica, con cadenza almeno annuale e le attività obbligatorie di informazione e di formazione.

Il collegio deve poi estendere i propri controlli anche a:

•obblighi tributari

•obblighi previdenziali ed assicurativi;

•personale (si veda articolo a fianco);

•affidamenti di forniture di beni e servizi e di lavori;

•adempimenti in materia di privacy quali la verifica della nomina del responsabile degli incaricati del trattamento dei dati personali e l’adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi;

•contenzioso: assumendo informazioni sullo stato del contenzioso. decreti ingiuntivi, altri atti giudiziari, volti al recupero dei crediti e/o al risarcimento di danni, protesti;

•coperture assicurative: accertamento della stipula di polizze obbligatorie loro adeguatezza tenendo conto dei particolari rischi dell’ente in ragione dell’attività espletata, regolarità pagamenti premi.

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