Revoca dei revisori nelle Srl, la partita si gioca sulla giusta causa
La domanda che, in questi giorni, molte delle imprese diligenti si stanno ponendo è la seguente: data la proroga del Codice della crisi è possibile revocare l’organo di controllo o il revisore, per procedere alla loro nomina successivamente? La risposta sembra variare a seconda che il soggetto della revoca sia un sindaco oppure un revisore.
Per questi ultimi l’articolo 4 del Dm 261/2012 individua quale giusta causa di revoca la «sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’ntervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge», situazione che potrebbe ritenersi verificata a seguito della proroga, anche se la norma è nata per ragioni diverse e cioé per far fronte alle modifiche dimensionali della società. Potrebbe quindi non essere scontato che la delibera di revoca superi il vaglio del giudice, in caso di impugnazione da parte del revisore. Sarebbe pertanto preferibile ricorrere all’istituto della risoluzione consensuale del contratto ai sensi dell’articolo 7 dello stesso Dm.
Qualora si optasse per una tale alternativa è bene però precisare che il revisore rimane tenuto a svolgere il proprio ufficio per i successivi «sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni» (articolo 7 del Dm 261). Così come è, infine, da precisare che la società e il revisore restano tenuti a compiere, rispetto alla revoca e alla risoluzione consensuale, le informative sopra viste a proposito del sindaco con funzioni di revisione.
Discorso in parte diverso per i sindaci. In questo caso, la norma di riferimento è l’articolo 2400 del Codice civile, il quale prevede, da un lato, che «i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa» e, dall’altro lato, che la «deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato». Si capisce, pertanto, che la revoca del sindaco è possibile solo se s’intende la proroga dell’obbligo di nomina quale «giusta causa» della stessa.
Il che pare senz’altro da escludere, considerato che, per giurisprudenza costante, la «giusta causa» consiste in comportamenti inadempienti ovvero omissivi dei sindaci, chiaramente insussistenti nell’ipotesi al vaglio. Parimenti, da escludere è la possibilità che la proroga dell’obbligo di nomina possa essere ricondotta, poiché ivi non contemplata, in una delle ipotesi tassative di decadenza dall’ufficio di sindaco previste dall’articolo 2399 del Codice civile.
Conseguentemente, l’unica alternativa è quella che siano i sindaci stessi a svincolarsi dalla carica, rinunciandovi ai sensi dell’articolo 2401 del codice civile. In tal caso, i sindaci dovrebbero comunicare la propria decisione all’organo amministrativo, che a sua volta dovrebbe informare di ciò, entro i successivi 30 giorni, il competente ufficio del Registro delle imprese, compilando un apposito modulo. Qualora, poi, al sindaco fosse affidato anche il compito della revisione legale dei conti, una tale informativa andrebbe resa nel termine di 15 giorni anche nei confronti dell’autorità di vigilanza (Mef/Rgs), nonché del Registro dei revisori legali dei conti.