Imposte

Riallineamenti e rivalutazioni, tre nodi ancora da sciogliere dal perimetro alla sostitutiva

Non c’è un riferimento esplicito al riallineamento dei marchi per i soggetti Oic

L’oggetto della “stretta” su riallineamenti e rivalutazioni imposta dalla legge 234/2021 e il suo meccanismo applicativo suscitano interrogativi che, si spera, verranno affrontati e risolti nel corso di Telefisco 2022 (in calendario il 27 gennaio prossimo).

L’ambito di applicazione

In primo luogo, ci si chiede quale sia l’esatto perimetro applicativo della nuova (e penalizzante) “spalmatura” in cinquantesimi prevista dal legislatore. L’interpretazione più ampia (si veda l’articolo) considera marchi rivalutati e riallineati e avviamenti riallineati.
Sotto l’aspetto letterale, tuttavia, le cose non sono affatto chiare. Riferendosi infatti alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ex articolo 103 del Tuir, sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore, il comma 622 della legge di Bilancio richiama i commi 4, 8 e 8-bis dell’articolo 110 del Dl 104/20, che disciplinano la rivalutazione, il riallineamento dei soggetti Ias e quello dell’avviamento. Mentre non si cita il comma 7, che regola il riallineamento dei marchi per i soggetti Oic. Peraltro, i marchi dovrebbero rientrare tra i “beni immateriali” (circolare 14/E/2017) più che tra le “attività immateriali”.

L’imposta sostitutiva

Un’altra questione riguarda le imprese che intendono incrementare il versamento dell’imposta sostitutiva per mantenere la diluizione dei maggiori valori in diciottesimi. Il nuovo comma 8-quater dell’articolo 110 – nel richiamare le aliquote di sostitutiva dell’articolo 176, comma 2.ter, del Tuir – prevede che questo versamento avvenga «al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4» dello stesso articolo 110, ossia quella del 3 per cento. Tuttavia, chi ha affrancato il saldo attivo ha versato anche l’imposta sostitutiva del 10% di cui al comma 3 del medesimo articolo, con un sacrificio che sembra non rilevare ai fini di questa opzione.
Contabilmente, l’incremento di sostitutiva dovrebbe essere portato a riduzione della riserva creatasi con l’operazione di rivalutazione/riallineamento, il che somma un aggravio di netto patrimoniale a quello finanziario. È stato anche notato che non c’è alcun riferimento al regime (alternativo) di cui all’articolo 15, comma 10, Dl 185/08, che prevede il pagamento di una sostitutiva del 16% ma con deduzione in cinque anni, proprio con riferimento ad avviamento, marchi e altre attività immateriali. Inoltre, non si comprende se questo “rabbocco” possa essere parziale, ad esempio riferito a uno solo dei marchi oggetto di rivalutazione/riallineamento.

Le ricadute sui bilanci

Infine, la (eventuale) “riscrittura” dei bilanci 2020 per eliminare anche gli effetti contabili della rivalutazione necessiterebbe di una copertura legislativa, trattandosi dell’inedito annullamento di un’operazione che, a sua volta, costituiva una deroga al Codice civile e ai principi contabili. In più, non va dimenticato che il riallineamento dell’avviamento ha spesso comportato l’iscrizione di crediti per imposte anticipate con contropartita a conto economico a volte anche per importi assai rilevanti. Soprattutto in questi casi, la retroattività della stretta emerge in tutta la sua gravità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©