Imposte

Ricalcolo necessario per salvare il Rol pregresso

di Marco Piazza

Le regole sulla deducibilità degli interessi passivi dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 possono avere impatti rilevanti sul costo del capitale di debito delle imprese, dato che le novità introdotte nell’articolo 96 del Testo unico dal Dlgs 142/2018 (di recepimento della direttiva Atad) sono per lo più peggiorative, pur restando invariato lo schema secondo cui l’eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile nei limiti del 30% del Rol.

Il giro di vite era stato anticipato con la legge di Bilancio 2018 che ha eliminato la possibilità di includere nel Rol delle società italiane controllanti i dividendi provenienti dalle controllate estere. Poiché l’Italia disponeva già di una norma sull’indeducibilità degli interessi passivi di analoga efficacia rispetto alla direttiva, avrebbe potuto differire l’entrata in vigore della norma (al massimo fino al 1° gennaio 2024) come hanno fatto ad esempio il Regno Unito e la Spagna, ma questa possibilità non è stata sfruttata. Ha quindi adattato alla situazione italiana la possibilità concessa dall’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della direttiva che consente agli Stati di escludere dall’applicazione della nuova disciplina gli oneri finanziari eccedenti sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016.

Pertanto, in base all’articolo 13, comma 1, del Dlgs 142/2018, le nuove regole sono efficaci dal primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018; ma in base al comma 4 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:

a) il 30% delle eccedenze di Rol contabile – determinato con le regole previgenti – non ancora utilizzato al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;

b) l’importo deducibile in applicazione del nuovo articolo 96.

Il contribuente può scegliere se utilizzare l’ammontare di cui alla lettera a) o l’importo di cui alla lettera b). Considerando che il vecchio Rol contabile è riportabile senza limiti di tempo, mentre il nuovo è utilizzabile solo nei cinque periodi successivi.

La relazione illustrativa afferma che si è così inteso prevedere, per gli interessi derivanti da vecchi finanziamenti, l’«ultrattività» del riporto del Rol contabile, «che non sarà, quindi, perso per effetto del passaggio alla nuova disciplina». Per i vecchi finanziamenti, la cui durata o il cui importo sono stati aumentati dopo il 17 giugno 2016, la regola transitoria si applicherà unicamente agli interessi passivi corrispondenti alla durata e all’importo esistenti alla suddetta data.

Stando alla relazione, in caso di incapienza di interessi derivanti da vecchi finanziamenti, le eccedenze di Rol contabile pregresso andrebbero perdute spiazzando le imprese che hanno programmato finanziamenti nuovi facendo affidamento sulle notevoli consistenze di Rol contabile a riporto dai precedenti periodi (Assonime, audizione del 4 ottobre 2018, pag. 8).

Questa lettura della norma non convince. Poiché il regime transitorio trae fondamento dall’articolo 4, paragrafo 4, lettera a) della direttiva, si deve ricordare che lo scopo di questa norma è «di agevolare la transizione verso la nuova norma relativa ai limiti sugli interessi». Se il regime transitorio italiano dovesse essere interpretato nel senso indicato dalla relazione, per gli interessi relativi a finanziamenti stipulati dal 17 giugno 2016, il Rol pregresso anziché essere calcolato con le nuove regole (Rol fiscale) e subire i nuovi limiti temporali verrebbe del tutto azzerato, soluzione concepibile per i Paesi che non avevano una disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi, ma non per l’Italia.

In questo modo la clausola di salvaguardia finirebbe con l’essere strumentalizzata per “abrogare” anziché “modificare” (comunque con effetto retroattivo) un diritto acquisito; effetto, questo, che certamente non era voluto dal legislatore europeo.

Per non confliggere con la direttiva, l’articolo 13, comma 4 dovrebbe essere letto nel senso che le eccedenze di Rol pregresso possano essere utilizzate anche per compensare gli interessi passivi derivanti da finanziamenti stipulati dal 17 giugno 2016, ma previo ricalcolo secondo il nuovo articolo 96 e nel rispetto del limite di riportabilità entro il quinto periodo d’imposta successivo.

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