Ricerca e sviluppo, quattro codici tributo per restituire il credito d’imposta
Le imprese il cui utilizzo del bonus Ricerca e Sviluppo è stato contestato dall’Agenzia possono ora procedere al riversamento spontaneo in un’unica soluzione o a rate
Con risoluzione 34/E, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo per la restituzione del credito d’imposta indebitamente utilizzato. Secondo il Dl 146/2021 infatti, le aziende che hanno usufruito del bonus Ricerca e sviluppo in attività poi contestate dall’Agenzia, possono regolarizzare la propria posizione procedendo al riversamento spontaneo del credito, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
I codici in questione sono i seguenti:
– “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività
di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
– “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività
di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
– “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività
di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
– “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività
di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146 – TERZA RATA”.
Il riversamento spontaneo andrà fatto con il primo codice, se si opta per il versamento in unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, o con i restanti tre se si sceglie il pagamento in tre rate annuali di pari importo, che dovranno essere corrisposte rispettivamente entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. Nel caso del pagamento rateale, saranno dovuti anche gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.