Ricerca e sviluppo, sanatoria anche parziale per i Pvc dopo il 22 ottobre 2021
L’agenzia delle Entrate nella risposta a Telefisco interpreta il silenzio della norma in modo favorevole al contribuente. Gli adempimenti per la presentazione dell’istanza entro il 30 novembre 2023
Interessante la risposta dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2023 sulla sanatoria del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019 e in particolare sull’importo e le modalità di riversamento del credito d’imposta oggetto di recupero con un Pvc – Processo verbale di constatazione consegnato dopo il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl 146/2021). L’Agenzia ritiene che sia ammessa la possibilità di effettuare anche una sanatoria parziale dei rilievi indicati nel Pvc consegnato dopo il 22 ottobre 2021, sulla base di autonome valutazioni del contribuente che saranno successivamente oggetto di controllo da parte degli Uffici competenti, e di fruire della relativa rateazione di pagamento.
Le imprese si stanno preparando alla presentazione dell’istanza di sanatoria, fissata al 30 novembre 2023, e considerato il tempo a disposizione possono:
• riesaminare criticamente sotto il profilo tecnico, fiscale e documentale le attività che hanno originato il credito già utilizzato, alla luce anche delle interpretazioni succedutesi nel tempo, in modo talora non organico, quali ad esempio i casi del software (circolare del Mise 59990 del 9 febbraio 2018), delle attività innovative di processo (risoluzione 40/E del 2 aprile 2019), dell’industria alimentare (risposta 188 del 17 marzo 2021), delle attività attinenti al design e all’ideazione estetica (risoluzione 41 del 26 luglio 2022) e più in generale dei criteri della novità e dell’originalità insiti nel credito d’imposta. È opportuno ricordare la necessità della pubblicazione di una «circolare di sistema» da parte dell’agenzia delle Entrate;
• valutare i pro e contro, anche alla luce dei nove «indicatori di rischio» evidenziati dall’agenzia delle Entrate nelle lettere di compliance inviate ai contribuenti nel corso del secondo semestre 2022;
• verificare se è possibile usufruire della certificazione di un soggetto abilitato per attestare la qualificazione degli investimenti effettuati (articolo 23, commi 2-5, del Dl 73/2022);
• decidere di ravvedersi, anche solo parzialmente, con il riversamento spontaneo del credito d’imposta senza sanzioni e interessi, salvo in caso di fraudolenza, simulazione oppure omessa documentazione; in tale esame rientrano ora anche le attività oggetto di recupero nel Pvc consegnato dopo il 22 ottobre 2021;
• valutare gli aspetti finanziari correlati al riversamento, che può anche avvenire in tre rate, la seconda e terza maggiorate degli interessi legali, con effetto derivante dal tempo intercorso rispetto alla data originaria di utilizzo del credito.
Il quesito chiedeva conferma della possibilità di procedere al riversamento parziale e fruire di eventuale rateazione in caso di notifica di processo verbale di constatazione avvenuta dopo il 22 ottobre 2021.
Il punto chiarito riguarda il comma 12, secondo periodo, dell’articolo 5 del Dl 21 ottobre 2021 n. 146, convertito nella legge 17 dicembre 2021 n. 215, secondo il quale il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo (commi 7-10) già constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl 146/2021) deve:
riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione;
senza applicazione di sanzioni ed interessi (come nei casi ordinari);
essere effettuato senza possibilità di applicare la rateazione in tre rate di pari importo.
Nella risposta, l’agenzia delle Entrate:
in primo luogo, rinvia al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 188987 del 1° giugno 2022, con il quale è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, di richiesta di accesso alla procedura di riversamento;
in secondo luogo, si sofferma sui Pvc consegnati fino al 22 ottobre 2021, riportando il comma 12, secondo periodo dell’articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021,che sancisce che «il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10»;
in terzo luogo, con riferimento, invece, ai verbali consegnati dopo il 22 ottobre 2021, in linea con il dettato normativo (che nulla dispone in merito) e con il citato provvedimento, ritiene ammessa la possibilità di effettuare anche una sanatoria parziale dei rilievi indicati nei verbali medesimi, sulla base di autonome valutazioni del contribuente, che saranno successivamente oggetto di controllo da parte degli Uffici competenti, e di fruire della relativa rateazione.