Imposte

Ricerca e sviluppo, la sanatoria sui crediti deve avere un ombrello certo

Il 31 ottobre scadrà il termine per la procedura di riversamento spontaneo. Resta a oggi il dubbio sul perimetro degli errori coperti dalla non punibilità

di Riccardo Borsari

Nel 2013, con il Dl 145, il legislatore ha previsto per le imprese la possibilità di usufruire di un credito di imposta correlato agli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo.

Anche nel recente articolo di Edoardo Belli Contarini (si veda l’articolo di Nt+ Fisco) si è rilevato che l’agenzia delle Entrate ha in numerosi casi contestato, con scelta discutibile, l’inesistenza dei crediti compensati, sulla scorta dell’assunto che le attività proposte non rientrassero nella categoria delle attività di ricerca e sviluppo, non apportando un elemento di novità significativo per l’intero settore economico sulla base della definizione del manuale di Frascati (circolare Mise 59990 del 2018).

Nulla di strano, se non fosse che tali contestazioni dipendono, per lo più, da una diversa interpretazione della categoria, adottata solo dal 2018 che non dovrebbe, quindi, riguardare i crediti di imposta maturati anteriormente, né determinare addebiti di responsabilità in sede penale, trattandosi di violazioni tributarie legate a condizioni di obiettiva incertezza su portata e ambito di applicazione dell’articolo 15 del Dlgs 74 del 2000.

Nel 2021, con il Dl 146, si è scelto di introdurre una procedura - il cui termine è stato per ora posticipato al 31 ottobre 2022 dal Dl 144/2022 in attesa di conoscere eventuali ulteriori modifiche che dovessero essere apportate in sede di sua conversione in legge - detta di «riversamento spontaneo», per consentire alle imprese di effettuare il riversamento degli importi maturati e utilizzati in compensazione dal periodo 2015 al 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Oltre alla possibilità di riversare la cifra senza ulteriori addebiti, la procedura consente, con l’integrale pagamento, di godere dell’esclusione della punibilità per il delitto all’articolo 10-quater Dlgs 74/2000. A una lettura più approfondita, però, non può non risultarne assai incerto il perimetro applicativo. Quest’ultima è, infatti, genericamente riferita al delitto dell’articolo 10-quater, che ricomprende due fattispecie: l’indebita compensazione di crediti non spettanti (comma 1) e l’indebita compensazione di crediti inesistenti (comma 2).

La non punibilità riguarderà, quindi, entrambe le ipotesi o andrà riferita, piuttosto, esclusivamente all’indebita compensazione dei crediti non spettanti? Si tratta di una differenza di non poco conto, ove si consideri che l’agenzia delle Entrate tende piuttosto apoditticamente a contestare l’inesistenza dei crediti in questione (circolare 31/E del 2020). Ciò risulta, a sua volta, particolarmente delicato se si considera che non pare ab origine così chiara la distinzione tra inesistenza e non spettanza.

Sul punto la Quinta civile della Cassazione ha di recente affermato che sarebbe inesistente il credito in relazione al quale difetti, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui al Dpr 600 del 1973, articoli 36-bis e 36-ter, e al Dpr 633 del 1972, articolo 54-bis.

Tuttavia tale definizione, che richiama l’articolo 13, commi 4 e 5, del Dlgs 471 del 1997, si rivela ambigua e, se applicata alla procedura in esame, non fornisce indicazioni univoche né garantisce, a seguito del pagamento, di non vedersi ugualmente contestata l’ indebita compensazione di crediti inesistenti, in ragione di una diversa valutazione dell’ autorità giudiziaria.

È auspicabile quindi un ulteriore intervento legislativo chiarificatore che potrebbe scegliere, ad esempio, di valorizzare, più che l’inesistenza del credito, la natura fraudolenta e artificiosa delle condotte poste in essere dal contribuente, in coerenza con quanto già fatto per le cause di esclusione dalla procedura stessa, che contemplano per lo più operazioni volutamente decettive nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (articolo 5, comma 8, del Dl 146 del 2021).

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