Ricerca e sviluppo, termini ordinari con la violazione del manuale di Frascati
La sentenza 738 della Cgt Marche ha riconosciuto l’illegittimità dell’atto di recupero notificato dall’agenzia delle Entrate perché va riconosciuta la non spettanza e non l’inesistenza
La contestazione di un credito di imposta ricerca e sviluppo indebitamente fruito per presunta violazione del «manuale di Frascati» deve essere considerato un credito non spettante e non inesistente. Ne consegue che i termini di decadenza del potere di rettifica dell’agenzia delle Entrate sono quelli ordinari e non gli otto anni previsti per i crediti inesistenti. In ogni caso, poi, se l’impresa ha brevettato la ricerca per la quale ha fruito del credito (anche sotto forma di brevetto di utilità ...