Controlli e liti

Riconoscimento del debito sempre con tassa fissa

di Angelo Busani

All’atto che riconosce un debito si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro: è questa la conclusione cui giunge la Cassazione nell’ordinanza 481 dell’11 gennaio 2018. Una decisione molto importante, per almeno due motivi:

a) nella prassi professionale ci si imbatte spesso in un riconoscimento di debito (si pensi alle operazioni di ristrutturazione delle posizioni debitorie di un’impresa) e, quindi, c’è il problema di capire qual è la tassazione che si applica in questi casi;

b) sul tema della tassazione del riconoscimento di debito è stato praticamente detto tutto e il contrario di tutto e quindi un punto fermo della sezione tributaria della Cassazione è un’acquisizione persino sorprendente.

Tra l’altro, l’ordinanza 481/2018, nonostante il suo rilevante contenuto, è passata finora inosservata: probabilmente a causa della fattispecie sulla quale la Cassazione ha giudicato, cioè il riconoscimento di debito avente a oggetto il credito di un avvocato e, quindi, una prestazione di servizi soggetta a Iva. Non c’è dubbio, infatti, che in casi simili il riconoscimento di un debito sia da sottoporre (risoluzione 152/E del 7 ottobre 1998) a imposta di registro in misura fissa, in applicazione del cosiddetto principio di alternatività tra l’imposta di registro e l’Iva codificato nell’articolo 40 del Dpr 131/1986.

Senonché, la Cassazione astrae chiaramente dal caso del debito relativo a una prestazione soggetta a Iva per svolgere un ragionamento più generale: detto in sintesi, la Cassazione osserva che l’atto di ricognizione del debito (o promessa di pagamento), di cui all’articolo 1988 del Codice civile, è un atto privo di qualsiasi effetto sostanziale perché dotato “solamente” della capacità di produrre un effetto processuale, e cioè l’inversione dell’onere della prova circa la sussistenza del titolo da cui origina il debito oggetto di ricognizione o di promessa: «Con la ricognizione di debito, il debitore di un rapporto obbligatorio dichiara di riconoscere l’esistenza del debito, dispensando il creditore a favore del quale è fatta, dall’onere di provare il rapporto fondamentale, l’esistenza del quale si presume fino a prova contraria». La ricognizione pertanto ha «natura “puramente dichiarativa”, non modificando la sfera patrimoniale del debitore che lo sottoscrive (e tanto meno quella del creditore che lo riceve) ma si limita a confermare un’obbligazione già esistente».

Ne consegue che «nella determinazione dell’imposta dovuta, è errato avere applicato l’aliquota del 3%» propria degli «atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale». Trattandosi di una «mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente nascente da pregressi contratti stipulati tra le parti, per cui la medesima non ha creato una nuova obbligazione» «è applicabile la norma» (l’articolo 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Dpr 131/1986) «concernente le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» le quali «scontano l’imposta in misura fissa».

La lettura di queste motivazioni sollecita l’impressione che la Cassazione usi un tenore così pacifico nello svolgimento del suo ragionamento perché lo ritiene del tutto scontato: ed è probabile che questa sia pure la ragione per la quale, nonostante l’argomento della ricognizione del debito sia notoriamente controverso e denso di contrastanti episodi giurisprudenziali, la Cassazione non dia conto di questo panorama interpretativo né dei precedenti giurisprudenziali che, caso per caso, con riferimento all’atto di ricognizione del debito: a) l’hanno equiparato a una quietanza (applicando l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5%); b) l’hanno ritenuto un atto di natura «dichiarativa» (da tassare con l’aliquota dell’1%); c) l’hanno qualificato come atto di natura «patrimoniale» (soggetto all’aliquota del 3%); d) l’hanno catalogato come atto di natura «non patrimoniale» (e, quindi, tassabile con la sola imposta in misura fissa).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©