Controlli e liti

Ricorsi tributari, contributo unificato anche per le Onlus

di Federico Gavioli

La Commissione tributaria regionale per la Campania con la sentenza n. 558 del 23 gennaio scorso ha affermato che il pagamento del contributo unificato all’atto dell’iscrizione a ruolo di un ricorso tributario è dovuto anche dalle Onlus.

I giudici di prime cure avevano respinto il ricorso, proposto da una Onlus contro la richiesta del ministero delle Finanze che l’aveva invitata al pagamento di una residua somma ad integrazione di contributo in relazione ad un ricorso in appello, presentato avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale.

La Onlus riteneva che la richiesta del ministero fosse illegittimità perché sosteneva il proprio diritto all’esenzione dal pagamento del contributo unificato, ex articolo 8 della legge 266/1991. La Commissione tributaria provinciale, tuttavia, negava la sussistenza dei requisiti in riferimento all’esonero del citato articolo 8 legge n. 266/91: la norma è valida, per i giudici tributari del merito, nei confronti delle associazioni di volontariato e non è estesa alle attività processuali delle Onlus.

I giudici delle Commissione tributaria regionale rilevano che va condivisa la pronuncia della Ctp circa l’insussistenza di oggettive ragioni a supporto della richiesta di esonero ex articolo 8 legge n. 266/91. Anche la giurisprudenza di legittimità, con precedenti orientamenti, conferma la tesi dei giudici del merito tributari, includendo nell’esonero in parola solo gli atti amministrativi delle Onlus e non anche gli atti giudiziari, non senza poi considerare la natura eccezionale e derogatoria dell’articolo 8, della legge n. 266/91.

La Corte costituzionale, già investita del problema della definizione della natura giuridica del contributo unificato, lo ha inquadrato come entrata tributaria. Da ciò si fa ordinariamente discendere la conseguenza che al legislatore ordinario resterebbe riservata la più ampia autonomia in ordine all’esigibilità del contributo unificato, così come nella determinazione ed individuazione d’ogni altro tributo in quanto tale, argomento questo che tuttavia non può essere condiviso, poiché diversamente la discrezionalità legislativa in materia tributaria si tramuterebbe in arbitrio, non restando asservita, per come dev’essere, ai principali criteri di razionalità, eguaglianza e giustizia che sono previsti dalla Costituzione.

Si evidenzia, sull’argomento, che la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 91 del 26 maggio 2015 , ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’ex articolo 8 della legge quadro sul volontariato (legge n. 266/1991), e dell’articolo 27-bis dell’allegato B al Dpr n. 642/1972 (imposta di bollo), sollevata dalla Ctr del Lazio, secondo la quale, il non aver inserito tra le esenzioni dall’imposta di bollo, anche quella relativa agli atti di natura giudiziale e processuale delle organizzazioni di volontariato (Onlus), violerebbe la Costituzione.

La Ctr, con riferimento alla sentenza in commento, nel respingere il ricorso evidenzia che l’esenzione prevista ex articolo 8 della legge 299/1991, si riferisce solo agli atti amministrativi e non comprende anche gli atti giudiziari.

Ctr Campania, sentenza n. 558/9/2018

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