Ridotte le soglie dimensionali per l’obbligo del sindaco nella Srl
Il primo comma dell’articolo 2477 del Codice civile dispone che «L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo».
I successivi commi indicano le ipotesi in cui la discrezionalità lascia il posto alla cogenza; infatti la norma dispone quanto segue: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis del Codice civile.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».
La nomina
In primo luogo, le Srl hanno la facoltà di nomina del sindaco unico o, su opzione, del collegio sindacale o del revisore nei casi in cui la società non sia soggetta per legge a tale adempimento. Si tratta di una previsione da indicare nell’atto costitutivo della società volta quindi a consentire la nomina dell’organo di controllo anche nei casi in cui questa non sia ex lege. Nel caso in cui si renda obbligatoria, la società deve nominare il sindaco unico ovvero, sempre su opzione prevista nello statuto, il collegio oppure il revisore. Ebbene in relazione a quest’ultima “aggiunta” non appaiono chiari i termini in cui il legislatore preveda un’alternativa, e quindi parrebbe equivalenza, tra la nomina dell’organo di controllo e quella del revisore.
Le differenze
Molteplici le diversità tra l’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e la funzione (revisione). Il primo è, appunto, un organo della società e partecipa alla vita della stessa (assemblea, riunioni del cda); il secondo (revisore) interviene solo per attività utili ovvero prodromiche al rilascio del giudizio sul bilancio. Parificarli non appare dunque avere particolare significato soprattutto perché non esiste al momento alcuna possibilità di estendere al revisore le attività di cui all’articolo 2403 del Codice civile (controllo di legalità) e quindi si priverebbe la società del vero organo di controllo sulla gestione.
Ritornando alla nomina del sindaco unico, con opzione per il collegio o appunto per il revisore, altre ipotesi sono:
• quella in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (articolo 2477, comma 3, lettera b), del Codice civile);
•quella in cui la società controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti (articolo 2477, comma 3, lettera b);
•quella in cui la società per due esercizi consecutivi superi due dei limiti previsti dall’articolo 2477, comma 3, lettera c), e cioè 50 dipendenti e/o ricavi di 8,8 mln e/o attivo di 4,4 mln (parametri abbassati dalla legge 155/2017, si veda l’altro articolo in pagina).
Relativamente poi alla funzione della revisione legale dei conti, appare che questa sia affidata automaticamente al sindaco unico a meno che lo statuto non attribuisca all’assemblea la possibilità di affidare detto incarico all’esterno (revisore o società di revisione) e ciò in base al richiamo alla disciplina sulle Spa in materia di revisione fatto dal secondo periodo dell’articolo 2477.
Regole sovrapponibili
Quindi esiste una totale sovrapposizione tra la disciplina sulla revisione della Srl e quella della Spa. Nei casi in cui le Srl optino per l’organo di controllo monocratico (sindaco unico), l’applicabilità degli articoli 2397 e seguenti (disciplina Spa), in virtù del richiamo a tale disciplina contenuto nel comma 5 dell’articolo 2477, è subordinata alla compatibilità della normativa sulle Spa con le caratteristiche del sindaco unico.
Per effetto di tale assunto, relativamente alla previsione dei sindaci supplenti contenuta nella disciplina delle Spa, poiché il nuovo articolo 2477, comma 1, prevede espressamente che l’organo monocratico sia composto da un solo membro effettivo, deve concludersi che al ricorrere delle circostanze che determinerebbero il subentro del supplente, la Srl che abbia optato per l’organo monocratico dovrà provvedere alla nomina del nuovo sindaco.
La composizione
Sempre in tema di composizione, risulta invece applicabile alle Srl il comma 2 dell’articolo 2397 del Codice civile, secondo cui almeno un sindaco effettivo e un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori. Ne consegue che il sindaco unico di Srl deve essere scelto tra i revisori legali iscritti.
La particolare natura dell’organo monocratico porta poi ad escludere l’applicabilità delle disposizioni sulle Spa relative all’obbligo delle riunioni periodiche del collegio, nonché ai relativi quorum costitutivi e deliberativi (articolo 2404 del Codice civile). È opportuno però che il sindaco unico rediga dei verbali periodici, non al fine di riportare i contenuti delle riunioni e attestare il rispetto delle condizioni previste dalla legge (articolo 2404, comma 3), bensì per documentare le attività svolte e gli esiti delle verifiche effettuate.