Rifiuti, contributi differenziata senza trasferimento ed emissione di fattura
Il rapporto tra un gestore in house e i comuni di riferimento nell’effettuazione della raccolta differenziata per conto del Conai, e dei relativi consorzi, non possono essere configurati come mandato senza rappresentanza. Ne consegue che i contributi Conai riscossi dal gestore non devono dare luogo ad un trasferimento al comune, con emissione di fattura con Iva. La precisazione, del tutto innovativa, è contenuta nella risposta emessa ieri dall’agenzia delle Entrate , Divisione contribuenti, ad un’istanza di interpello.
La società Ambiente servizi Spa svolge, per conto di alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia, il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in virtù di un rapporto «in house providing». La società ha sottoscritto, pertanto, con i consorzi di filiera i contratti aventi ad oggetto la raccolta differenziata degli imballaggi. A fronte del conferimento, la società ha conseguito i contributi versati dai consorzi di filiera, emettendo regolare fattura.
Nel corso di ciascun mese, il gestore ha inoltre proceduto a fatturare al comune il corrispettivo del servizio, determinato al netto dei contributi Conai. È sorto il dubbio se la figura del gestore potesse essere inquadrata come quella del mandatario senza rappresentanza, per conto del comune. In tale eventualità, ci si chiedeva se, in forza della «finzione giuridica» recata nell’articolo 3, comma 3 del Dpr 633/1972, le prestazioni effettuate dal gestore dovessero ritenersi, nei rapporti con il comune–mandante, come effettuate da quest’ultimo. Ne sarebbe derivato nell’ordine: l’obbligo del gestore di ritrasferire i contributi al comune, tal quali; l’obbligo del comune di fatturare al gestore con Iva i suddetti contributi. Quale ulteriore effetto, si sarebbe potuto generare il diritto del comune di detrarre in quota parte l’Iva addebitata dal gestore.
L’Agenzia ha rilevato come il rapporto in house escluda la configurabilità di un ulteriore e parallelo mandato senza rappresentanza, salvo pattuizioni espresse, nella specie non sussistenti. La conclusione è stata favorevole alla prassi utilizzata dal gestore, consistente per l’appunto nella fatturazione del corrispettivo del servizio, al netto dei contributi. Detta fatturazione dunque esaurisce gli obblighi Iva connessi al servizio di raccolta differenziata.
Non è chiaro tuttavia cosa accade al di fuori dei casi in house. In questa ipotesi, si profilano due aspetti, apparentemente contrastanti. Da un lato, potrebbe sostenersi che la sottoscrizione dei contratti con i consorzi di filiera avvenga su incarico dei comuni e quindi sulla base di un mandato senza rappresentanza. Dall’altro, però, va ricordato che il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti è determinato sulla base del piano economico finanziario della Tari, che è costruito al netto dei contributi. Ne deriva che il compenso al gestore nasce già depurato da tali importi.
La risposta delle Entrate all’interpello