Riforma della giustizia tributaria, un iter condiviso tra gli operatori per semplificare
La giustizia tributaria ha un ruolo di enorme rilevanza nel nostro ordinamento, considerando l’entità del gettito tributario sul prodotto interno lordo, che richiede un procedimento di definizione delle liti fiscali “giusto” e possibilmente rapido.
L’attuale ordinamento costituzionale (articolo 108, secondo comma) prevede la piena dignità dei giudici delle giurisdizioni speciali, che sono state ridefinite in attuazione della sesta disposizione transitoria della legge suprema dello Stato. Ciò non toglie che questo sistema possa essere razionalizzato. Guardando agli altri Stati dell’Unione europea troviamo vari schemi di organizzazione della giustizia tributaria. In molti casi troviamo delle giurisdizioni amministrative, teoricamente quelle più idonee, data l’attività dell’ufficio fiscale in posizione sovraordinata con poteri che non spettano alle parti del processo civile, che deve essere invece paritetico.
Al vertice dell’ordinamento giudiziario fiscale troviamo il Consiglio di Stato, come in Francia, piuttosto che una Corte di Cassazione tributaria, come in Austria o Germania. Il Bundesfinanzhof di questo Paese è previsto a livello costituzionale, e si articola in undici sezioni specializzate per tributo, oltre alle sezioni unite.
In molti Paesi il primo livello giurisdizionale viene chiamato “tribunale tributario”, ed è preceduto da una fase di ricorso gerarchico, che richiede una rilevante specializzazione e competenza negli organi dell’amministrazione finanziaria che vi sono preposti.
Anche nel nostro ordinamento il reclamo e la mediazione hanno contribuito a ridurre le controversie devolute alle commissioni tributarie, introducendo una procedura comparabile al ricorso gerarchico.
I tempi di decisione delle Commissioni tributarie, sia in primo che in secondo grado, possono considerarsi ragionevoli e si stanno sempre più riducendo. Il collo di bottiglia rischia di essere il giudizio di Cassazione, che andrebbe evitato per le questioni che possono essere risolte altrimenti. Questi tempi sono essenziali anche per la corretta applicazione dei pagamenti provvisori nel corso dei giudizi, evitando il ritorno, di fatto, all’illegittima regola del «solve et repete».
Qualunque riforma della giustizia tributaria deve essere condivisa da tutti gli attori del contenzioso, che ben possiamo definire patologico dell’ordinamento. Le novità della procedura devono essere chiare e contribuire a semplificare il procedimento. Anche in questo caso proseguendo e se possibile perfezionando il processo tributario telematico.
Una condizione è però imprescindibile, qualunque sarà in futuro l’eventuale collocazione dei magistrati tributari in altro ambito giurisdizionale: la riforma deve rispettare i requisiti di terzietà del giudice e dei tempi ragionevoli per arrivare a una decisione definitiva.