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Riforma del Terzo settore, Onlus alla prova dei nuovi statuti

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di Gabriele Sepio

I decreti di riforma del terzo settore (Dlgs 117/2017 sul Codice del terzo settore e Dlgs 112/2017 sull’impresa sociale) entreranno in vigore secondo step graduali, permettendo agli enti no profit di apportare le modifiche statutarie occorrenti e prendere confidenza con le nuove norme. In questa fase i professionisti chiamati ad assistere gli enti del terzo settore (Ets) dovranno orientarli sin d’ora verso le scelte gestionali più corrette. (LEGGI LE SCHEDE)

Gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore dei suddetti decreti e iscritti nei rispettivi registri dispongono di un congruo periodo transitorio per adeguarsi alle nuove norme (12 mesi per le imprese sociali e 18 per gli altri) modificando la forma giuridica e/o integrando la compagine sociale, in base alle indicazioni fornite dal legislatore.

Per gli enti già costituiti all’entrata in vigore del Dlgs 117/2017 (agosto 2017) occorrerà fare attenzione alle modifiche richieste. Alcune non saranno necessarie sebbene l’ente non risponda ai criteri previsti per l’iscrizione: nel caso di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), ad esempio, è prevista la costituzione in forma di associazione e la presenza di almeno sette soci persone fisiche o di tre associazioni. Una Odv già costituita prima dell’entrata in vigore del Dlgs 117/2017 con meno di 7 volontari manterrà la possibilità di iscriversi al registro unico, ma si dovrà adeguare agli obblighi di rendicontazione e controllo interno, graduati a seconda delle dimensioni dell’ente.

Da valutare il problema legato alle organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri all’entrata in vigore del Dlgs 117 ma costituite prima di agosto 2017. In molti casi, infatti, è richiesto almeno un anno di vita prima di procedere all’iscrizione nel registro. In questa circostanza si ritiene che tali enti possano considerarsi assimilati ai soggetti già iscritti nei registri ante-riforma prima dell’entrata in vigore dei decreti. Per gli enti che si costituiranno dopo l’entrata in vigore del decreto ma prima della operatività del registro unico occorrerà prestare maggiore attenzione. In tal caso laddove manchi, ad esempio, il numero minimo di volontari richiesto dal Codice al momento della costituzione non sarà possibile accedere al registro unico nelle sezioni Odv e Aps, e ai regimi fiscali agevolativi a queste collegati.

Particolare attenzione andrà prestata al tenore delle modifiche, che dovranno assicurare il rispetto delle nuove disposizioni e, altresì, dei criteri di iscrizione nei registri ante-riforma, i quali continuano a operare fino all’effettiva istituzione del Registro unico nazionale. Diversamente gli enti potrebbero essere esclusi dagli attuali registri, con il rischio di perdere le agevolazioni in vigore dal 1° gennaio 2018 (social bonus, detrazioni per erogazioni liberali e esenzioni imposte indirette).

Problemi di compatibilità potrebbero verificarsi qualora nell’oggetto sociale venissero inclusi settori di attività previsti dai decreti di riforma, ma non nella normativa anteriore. Si pensi a una fondazione onlus che volesse occuparsi di commercio equo e solidale o svolgere, per autofinanziamento, attività commerciali al di fuori dei limiti previsti per le attività connesse ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs 460/1997. In questo caso l’ente potrà valutare anche l’opportunità di operare una trasformazione in impresa sociale o di porre in essere una operazione straordinaria per distinguere le diverse attività a seconda del modello organizzativo. In tal caso le imposte di registro e ipocatastali potranno essere applicate in misura fissa e non più proporzionale, come previsto dall’articolo 82, comma 3, del Codice per le operazioni straordinarie realizzate a partire dal 1° gennaio 2018.

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