Rifornimento carburanti, sul documento è facoltativo indicare la targa del veicolo
Il tema della fatturazione elettronica è quello di maggior attualità, in quanto coinvolge comportamenti che devono essere rispettati giorno per giorno.
L’agenzia delle Entrate ha formulato una serie di risposte che riteniamo opportuno commentare in merito a due argomenti: la documentazione relativa al rifornimento di carburante e la gestione delle fatture di acquisto in reverse charge.
Sul primo tema la prassi delle compagnie petrolifere e dei soggetti specializzati nell’emissione dei titoli di legittimazione multimarche tende a privilegiare l’utilizzo di carte elettroniche, di regola riferibili a un singolo veicolo. In altri termini, al momento della richiesta di questo titolo, occorre indicare la targa del mezzo per il quale sarà eseguito il rifornimento, targa che potrà quindi comparire sulla fattura elettronica emessa a fine mese.
Uno dei quesiti all’agenzia delle Entrate aveva ad oggetto proprio l’indicazione in fattura della targa. La risposta ne ribadisce la facoltatività, ferma restando la possibilità di inserire questo dato nel campo degli «Altri Dati Gestionali». La riferibilità al contribuente, e quindi la rilevanza in tema di deducibilità del costo e di detraibilità dell’Iva, è conseguita con l’obbligo di utilizzare un mezzo di pagamento tracciabile.
Un altro quesito si occupa del rifornimento effettuato fuori dall’orario di servizio del distributore, nel caso – oggi la regola – che la macchina del self-service non sia in grado di leggere il Qr-code di chi sta operando l’acquisto. In questo caso la rilevanza del costo, sia per l’Iva che per i redditi, è riconosciuta solo in presenza di fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. La risposta chiude affermando che il cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento. E qui l’operatività si articola in funzione delle procedure di ciascun distributore del carburante: alcuni chiedono di fotografare lo scontrino e di inviarlo tramite una App che identifica il cliente. Ovviamente al momento nessuno ha ancora ricevuto la fattura, in quanto sarà emessa come riepilogo mensile.
Un altro argomento che ha evidenziato notevoli perplessità, riguarda le fatture in reverse charge. Questa modalità, unitamente a quella relativa allo split payment, si giustifica unicamente per finalità di controllo che chi ha emesso una fattura con addebito dell’Iva provveda a versare l’imposta (o più esattamente la faccia concorrere a debito nella liquidazione e nella dichiarazione annuale). Se crediamo nell’utilità della fattura elettronica, dobbiamo al più presto pretendere che queste due modalità siano eliminate, anche perché complicano la gestione degli adempimenti.
Fatta questa premessa, uno dei quesiti all’agenzia delle Entrate si riferiva a un chiarimento relativo alla faq 36 (sostanzialmente replicata nella faq 38). Chi fattura in reverse charge indica nella tipologia dell’Iva la modalità N6 (inversione contabile), e obbliga chi riceve il file di calcolare l’Iva a debito, esercitando contemporaneamente il diritto di detrazione.
La circolare 13/E del 2 luglio 2018, citata in entrambe le faq, non ha però formalizzato quanto viene detto in questi ultimi documenti, vale a dire che il destinatario della fattura – se desidera conservare elettronicamente l’integrazione da lui fatta – potrebbe caricare nello SdI una “autofattura”, ma con il codice Td1 e non Td20, che si riferisce solo alle autofatture-denuncia, per mancata emissione da parte del fornitore.
Nelle risposte a Telefisco l’Agenzia conferma questa linea interpretativa, ma non prende posizione sulla duplicazione dell’operazione che si verrebbe a creare. Ogni documento caricato nello SdI ha infatti la funzione di memorizzare simultaneamente la vendita e l’acquisto. E se il cliente carica un altro documento, che come sopra visto ha la stessa natura di quello immesso dal fornitore, l’elaborazione dei dati da parte del sistema rileverebbe che ci sono state due vendite e, conseguentemente, due acquisti.
Al riguardo Assosoftware è ancora in attesa di chiarimenti e suggerisce, sia nel comunicato stampa del 14 gennaio che nella sezione “Monitor fattura elettronica”, di aspettare ad eseguire questa immissione nello Sdi.