Rimanenze finali anche nei parametri
Rimanenze da conteggiare nei parametri contabili anche per i contribuenti esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata.
È quanto chiarito dal Dm Economia del 24 maggio che recepisce anche per i parametri al Dpr 195/1999, così come era avvenuto per gli studi di settore, le nuove regole contabili in vigore dal 1° gennaio 2017 per i contribuenti semplificati esercenti attività imprenditoriali.
In particolare il decreto ministeriale autorizza l’aggiornamento della documentazione tecnica e metodologica che caratterizza il funzionamento dei parametri, garantendo così l’omogeneità di applicazione delle regole. Infatti, i dati indicati nel quadro G (modello Redditi) e quelli che affluiscono al modello PI (parametri d’impresa) saranno contraddistinti dalle stesse regole riconducibili al nuovo (dal 1° gennaio 2017) articolo 66 del Tuir.
Anche in questo caso (come per gli studi) le rimanenze che vengono indicate nel rigo RG38 in dichiarazione dei redditi ai soli fini del monitoraggio dovranno essere riepilogate in pianta stabile nel modello parametri (righi da P05 a P08).
Sul versante studi di settore si segnala, invece, la risposta delle Entrate allo speciale online dell’Esperto risponde ( clicca qui per consultarla ), che specifica il fatto che, il magazzino da indicare negli studi di settore e nel rigo RG38 del modello Redditi (gli importi devono coincidere) è quello effettivo al 31 dicembre 2017 indipendentemente dall’avvenuta manifestazione finanziaria del relativo costo.
Quindi qualora il magazzino contabile sia composto anche da merci riguardanti fatture di acquisto ricevute negli ultimi mesi dell’anno che non sono ancora state pagate, comunque le stesse contribuiranno al pari delle altre alla determinazione dell’importo finale da indicare nei relativi righi del modello contabile degli studi di settore (righi F07, F10 e F13).
Infine le Entrate precisano che, pure i contribuenti in contabilità semplificata, esercenti attività d’impresa che hanno optato per il regime all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973 (cosiddetto regime del registrato) devono indicare le rimanenze finali al 31 dicembre 2017, applicando le stesse regole che valgono per la totalità dei contribuenti in semplificata, anche se costoro non fruiranno dei correttivi cassa al Dm Economia del 23 marzo 2018.