Imposte

Rimanenze moda, percorso a ostacoli per l’utilizzo del credito

L’Agenzia ha comunicato solo il 26 novembre la percentuale di utilizzo dell’agevolazione

di Gabriele Ferlito

Molte delle imprese che hanno maturato, in relazione all’anno 2020, il credito di imposta per le rimanenze di magazzino (articolo 48-bis del Dl 34/2020), non potranno utilizzarlo. Altre invece avranno la possibilità di utilizzarlo, ma in un lasso temporale estremamente ridotto, con il rischio di vederlo andare in ogni caso perduto, qualora non abbiano sufficienti partite a debito con cui compensarlo. Sono questi gli effetti prodotti da una tardiva attuazione della normativa istitutiva del credito.
Ma andiamo con ordine. L’articolo 48-bis del decreto Rilancio ha introdotto un credito di imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. In particolare, la disposizione beneficia le imprese operanti nei predetti settori che abbiano registrato un incremento delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 rispetto alla media del triennio precedente. Il credito è stato poi riconosciuto anche in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta era previsto nella misura “teorica” del 30% dell’incremento delle rimanenze di magazzino, salvo riduzione dovuta all’eccedenza delle richieste rispetto ai fondi disponibili (riduzione che in effetti si è verificata: con provvedimento n. 334506/2021 del 26 novembre 2021 l’Agenzia ha comunicato che il credito è fruibile nella misura del 64,2944% dell’importo richiesto, stante le richieste complessivamente pervenute per 147.747.765 di euro, eccedenti rispetto alle risorse disponibili pari a 95 milioni di euro).Ora, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, la normativa attuativa del credito di imposta è stata approvata con notevole ritardo.

Basti pensare che solo con il provvedimento 293378/2021 del 28 ottobre 2021 è stata aperta la finestra (29 ottobre 2021 – 22 novembre 2021) per l’invio delle istanze per la richiesta del credito di imposta. Ma dato che la normativa primaria (articolo 48-bis, comma 3) prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, Dlgs 241/1997, nel periodo d’imposta successivo a quello “di maturazione”, la tardiva attuazione della misura ha creato effetti paradossali.

Si può fare l’esempio di un’impresa con periodo d’imposta “a cavallo”, dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In questo caso, il termine per l’utilizzo in compensazione del credito d'imposta scadrebbe il 31 marzo 2021 (data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in corso al 10 marzo 2020, di “maturazione” del credito), che però è una data persino antecedente al periodo stabilito per l’invio dell’istanza di riconoscimento del credito (29 ottobre 2021 – 22 novembre 2021). Con la conseguenza che questa impresa, pur avendo chiesto ed ottenuto il credito d’imposta, non potrà in alcun modo utilizzarlo.

Ma anche le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare potrebbero non riuscire ad utilizzare il credito e potrebbero quindi perderlo. In questo caso, infatti, il termine per l’utilizzo sarebbe stato il 31 dicembre 2021 (chiusura dell’esercizio successivo a quello di “maturazione”). Ma occorre considerare che solo il 26 novembre 2021 l’Agenzia ha comunicato la percentuale fruibile del credito d’imposta, utilizzabile, per crediti non superiori a 150.000 euro, a partire da lunedì 29 novembre 2021, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.

Situazione ancora più difficile se il credito supera l'importo di 150.000 euro, dato che in questo caso, ai fini dell’utilizzo, occorre anche attendere l’autorizzazione delle Entrate ad esito alle verifiche antimafia, con ulteriore contrazione dei tempi per la compensazione.

Insomma, i profili di criticità sono notevoli. Sarebbe quindi auspicabile un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate, che consenta di utilizzare il credito maturato con riferimento all’esercizio in corso al 31 marzo 2020 oltre il termine di chiusura dell’esercizio successivo.

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