Adempimenti

Rimborsi 730 a rischio «blocco»

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Rimborsi 730/2017 a rischio blocco, in presenza di scostamenti per importi significativi fra il credito Irpef indicato nel modello e i dati risultanti dai versamenti, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente. Restituzione in busta paga bloccata anche in presenza di elementi di significativa incoerenza sul modello spedito, rispetto ai dati che alimentano il precompilato inviati da enti esterni, compresi quelli esposti nelle certificazioni uniche. È elemento di incoerenza delle dichiarazioni modello 730/2017 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi nelle annualità d’imposta precedenti.

Questo il contenuto, a dir poco criptico, del provvedimento di ieri n. 108815 , a firma del direttore dell’agenzia delle Entrate con il quale, dopo oltre un anno e mezzo di attesa, sono stati resi noti i criteri per individuare i controlli preventivi dei modelli 730 presentati dai contribuenti, con modifiche rispetto alla precompilata e con esito a rimborso, il cui contenuto è stato esteso alle dichiarazioni esibite ai Caf o ai professionisti abilitati secondo l’art. 13 del Dm 164/99 (consegna diretta con modalità ordinarie) .

Nei casi in cui scatterà il blocco imposto dalle Entrate, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 comma 3 bis del Dlgs 175/2014 , il rimborso non sarà erogato direttamente dal datore di lavoro, ma a cura dell’Agenzia, al termine delle operazioni di controllo preventivo (mediante verifica della documentazione giustificativa) da eseguirsi entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (7 o 23 luglio), ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso sarà liquidato dalla stessa Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione se successiva al termine.

In merito all’effetto pratico di tali elementi di incoerenza, destinati a bloccare il rimborso del datore di lavoro, va sottolineato che non si tratta di indici di incoerenza come in prima battuta era stato annunciato dalla circolare 12/E/2016 dell’Agenzia, che parlava di indicatori collegati al maggior rimborso rispetto alla dichiarazione proposta. Nel provvedimento in questione, infatti vengono genericamente individuati criteri di «ordine sistematico» che lasciano ampio arbitrio sull’opportunità da parte dell’Agenzia di intervenire prima dell’erogazione del credito da parte del datore di lavoro.

Infine, quanto alle dichiarazioni presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Caf e ai professionisti abilitati, per le quali l’Inp riceve i risultati contabili (modello 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, l’Agenzia e l’Inps procederanno in cooperazione secondo le modalità fissate con apposito protocollo.

Agenzia delle entrate, provvedimento 108815/2017

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