Controlli e liti

Rimborsi a contestazione illimitata

di Alessandro Galimberti

La decadenza dal potere di accertamento opera solo per i crediti tributari, ma non invece per i debiti. Riaffermando questo principio, la Sesta civile della Cassazione (ordinanza 3472/18, depositata ieri) ha accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate contro due decisioni conformi delle Ctp Roma e Ctr Lazio, che avevano avallato il credito d’imposta (Irpeg) di un contribuente per decadenza dei termini di accertamento.

La vicenda era relativa a un contenzioso iniziato nel 1996, quando una società di assicurazioni aveva chiesto l’accredito dell’imposta eccedente, formalizzato sei anni più tardi in un’istanza di rimborso rimasta lettera morta, e sollecitata ancora otto anni dopo, nel 2010.

Una volta formatosi il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, l’assicurazione/contribuente lo aveva impugnato in sede giurisdizionale, trovando accoglimento sia alla Ctp Roma - che aveva dichiarato decaduto il potere di disconoscere il credito o di rettificarlo, essendo scaduti i termini per l’accertamento - sia più avanti alla Commissione tributaria regionale, che aveva semplicemente respinto il ricorso delle Entrate.

La Sesta della Cassazione ha però rovesciato le due decisioni di merito, censurandole per non aver tenuto conto degli ultimi riferimenti giurisprudenziali, in particolare delle conclusioni delle Sezioni Unite n. 5069 del 2016.

Secondo tale nuovo orientamento, che aveva risolto i contrasti formatosi sul punto, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto in dichiarazione «anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non (invece, ndr) dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”».

In precedenza invece (sentenza 9339/2012), la sezione tributaria aveva statuito che l’amministrazione è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso avanzata dal contribuente «nei medesimi termini di decadenza stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica, pena la cristallizzazione dell’an e del quantum del diritto al rimborso esposto nella dichiarazione».

Dopo il citato intervento del 2016 delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità si era conformata con una serie di pronunce successive (tra le ultime, le consecutive 29163-4-5-6 del 2017) che avevano recepito la “scissione” cronologica dell’accertamento, potere a tempo limitato sul versante dei crediti ma, di fatto, illimitato per il disconoscimento, la contestazione o la rettifica dei debiti dell’Ufficio.

Cassazione , ordinanza 3472/2018

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