Controlli e liti

Rimborsi, garanzia senza proroghe

immagine non disponibile

di Antonio Iorio

La fidejussione del contribuente per ottenere il rimborso scade alla data prevista dal contratto a nulla rilevando che per le più svariate ragioni la decadenza dell’accertamento sia stata prorogata. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n.14400 depositata ieri. Una società di assicurazione avanzava domanda di ripetizione dell’indebito nei confronti delle Entrate per un importo escusso dall’Ufficio da una polizza fideiussoria emessa a favore di un contribuente a garanzia dell’Iva chiesta a rimborso. La data di scadenza della fideiussione era fissata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, tuttavia l’Agenzia, usufruendo della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla legge 289/2002 emetteva atto impositivo ed escuteva così la fideiussione. Mentre in primo grado la richiesta della società assicuratrice era respinta, la corte di appello accoglieva il gravame ed avverso tale decisione l’Agenzia ricorreva per cassazione.

Secondo l’Ufficio, poiché scopo della garanzia è consentire il recupero delle somme rimborsate in forma accelerata a seguito dei necessari accertamenti, la durata della polizza non può essere inferiore al tempo assegnato all’amministrazione per eseguire i controlli.

La Cassazione ha respinto il ricorso. Secondo i giudici di legittimità la polizza fideiussoria di cui al Dpr 633/72 (articolo 38 bis) costituisce un contratto autonomo la cui durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta. Ne consegue che ove una norma di legge sopravvenuta dopo la stipulazione del contratto proroghi tali termini in favore dell’amministrazione, la proroga non si riflette anche sulla durata della garanzia salvo che il contratto non preveda in tal senso.

Differentemente, rileva la sentenza, essendo beneficiario della garanzia l’amministrazione, si perverrebbe all’assurdo di consentire a una delle parti contraenti di protrarre unilateralmente e a proprio vantaggio la durata dell’obbligazione di garanzia in spregio del contratto che ha forza di legge tra le parti. Si tratta di un atto di autonomia privata: in assenza di una esplicita previsione che colleghi la durata ai termini fissati dalla legge per l’accertamento, l’obbligazione del garante resta fissata nei termini consensualmente definiti, nella specie individuati nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Cassazione, sentenza 14400/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©