Controlli e liti

Rimborsi Irap, il termine dei 48 mesi decorre dal saldo se l’imposta è provvisoria

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di Alessandro Borgoglio

Il termine di decadenza di 48 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso Irap decorre dal versamento del saldo soltanto nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti in quel momento complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva del presupposto e della quantificazione dell’obbligazione fiscale. È questo l’importante principio sancito dalla Cassazione, con la sentenza 18375/2019.

Il dettato normativo dell’articolo 38 del Dpr 602/1973 è chiaro nello stabilire il termine decadenziale di 48 mesi per la presentazione della domanda di rimborso «dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento».

La Cassazione ha più volte stabilito che tale termine ha portata generale, riguardando qualsiasi pagamento erroneamente effettuato, a prescindere dall’origine dell’errore e dal fatto che esso sia relativo all’an o al quantum debeatur (ex pluris, Cassazione 24058/2011, 23562/2012). Pertanto, il predetto termine decadenziale non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché, in tale ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dall’inizio (Cassazione 771/2019).

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 459/E del 2 dicembre 2008, ha puntualizzato che, al fine di individuare il dies a quo da cui inizia a decorrere il predetto termine decadenziale, occorre stabilire se l’obbligazione tributaria esisteva o meno al momento del pagamento: nel caso in cui il pagamento è stato effettuato in totale assenza del presupposto, il termine inizia a decorrere dalla data del pagamento stesso, mentre, nel caso in cui la richiesta di restituzione riguardi eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà, cui non corrisponda successivamente la determinazione di quello stesso obbligo in via definitiva, il termine decorre dal momento del versamento del saldo.

Per il caso oggetto della sentenza 18375/2019 - hanno stabilito i giudici di legittimità - all’epoca del versamento dell’acconto in contestazione non era determinato il debito, in quanto il conteggio del numero dei dipendenti disabili su cui si basava la quantificazione dell’Irap da rimborsare è avvenuto in epoca successiva al versamento dell’acconto, e solo dopo tale quantificazione poteva essere determinata la somma da chiedere a rimborso: ciò è tanto più vero in considerazione del metodo retributivo con cui viene determinato il valore della produzione e, conseguentemente, la base imponibile Irap dell’azienda in esame, e da cui consegue, come correttamente osservato dal giudice dell’appello, l’esigenza del versamento di acconti mensili, mentre l’intera imposta può essere determinata solo al termine dell’anno fiscale, all’epoca del versamento del saldo.

Insomma, in questo caso, era legittimo considerare come dies a quo di decorrenza del termine decadenziale quello del versamento del saldo Irap.

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