Rimborsi Iva trimestrali, il modello blinda i blocchi per aliquote ordinarie e percentuali di compensazione
Il restyling consente di evitare l’aggiornamento del TR per ogni nuova percentuale di compensazione. Basterà ripubblicare le specifiche tecniche
L’agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello Iva TR e le relative istruzioni, validi a partire dal primo trimestre 2025. Come accade oramai da alcuni anni, la pubblicazione è avvenuta direttamente sul sito delle Entrate, senza la necessità dell’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia.
Le software house associate ad AssoSoftware stanno già provvedendo all’adeguamento dei propri gestionali, in modo tale da rendere disponibili gli aggiornamenti già a partire dai primi giorni di aprile, in concomitanza con l’apertura del canale di trasmissione Entratel. Va, infatti, tenuto conto dell’esigenza di una trasmissione anticipata del modello per poter utilizzare già da subito il credito: utilizzo che, qualora superiore a 5.000 euro, è consentito solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Le finalità dell’intervento
L’intervento sulla modulistica da parte dell’agenzia delle Entrate è finalizzato:
- a tenere distinte le operazioni attive effettuate in ambito agricolo con l’utilizzo delle percentuali di compensazione, da quelle effettuate in ambito Iva ordinario;
- a standardizzare il modello, con l’inserimento di un primo blocco di righi contenente le aliquote ordinarie (fisse) e di un secondo blocco di righi in cui è possibile indicare liberamente le percentuali di compensazione.
In tal modo l’agenzia delle Entrate non sarà più costretta a ripubblicare il modello Iva TR ogni qual volta verrà istituita una nuova percentuale di compensazione, ma sarà in questo caso sufficiente provvedere alla sola pubblicazione delle specifiche tecniche.
I blocchi di righi
Più in dettaglio, all’interno del quadro TA relativo alle operazioni attive, i due blocchi di righi sono i seguenti:
- i righi da TA1 a TA4 contengono le aliquote ordinarie, rispettivamente il 4%, 5%, 10% e 22%;
- i righi da TA5 a TA19 consentono l’indicazione libera di una delle percentuali di compensazione tra quelle previste dalle specifiche tecniche e indicate in corrispondenza del campo TA005002 (ossia 2%, 4%, 6,4%, 7%, 7,3%, 7,5%, 8,3%, 8,5%, 8,8%, 10% e 12,3%).
È possibile immediatamente notare come i valori 4% e 10% siano presenti in entrambi i blocchi, relativi rispettivamente alle aliquote ordinarie e alle percentuali di compensazione.
Di fatto si tratta dell’effettiva novità del modello laddove in passato sul modello Iva TR, a differenza di quanto accade per il modello di dichiarazione annuale Iva, per le operazioni attive gli imponibili e le imposte relativi al 4% e al 10% venivano sommati e riportati ciascuno su un unico rigo.
Le operazioni attive
Il tutto porta quindi ora a una quasi perfetta sovrapponibilità, per le operazioni attive, tra il modello Iva TR e il modello di dichiarazione annuale Iva, laddove:
- i righi da TA1 a TA4 corrispondono ai righi da VE20 a VE23 della «Sezione 2 – Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali»;
- i righi da TA5 a TA19 corrispondono ai righi da VE1 a VE11 della «Sezione 1 – Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)», con riferimento alle medesime aliquote indicate specifiche tecniche in corrispondenza del campo TA005002.
Le operazioni passive
All’interno del quadro TB relativo alle operazioni passive, i due blocchi di righi sono invece i seguenti:
- i righi da TB1 a TB4 contengono le aliquote ordinarie, rispettivamente il 4%, 5%, 10% e 22%;
- i righi da TB5 a TB19 si riferiscono ad acquisti di prodotti agricoli effettuati da agricoltori in regime speciale e consentono l’indicazione libera di una delle percentuali di compensazione tra quelle previste dalle specifiche tecniche e indicate in corrispondenza del campo TB005002 (ossia 2%, 6,4%, 7%, 7,3%, 7,5%, 8,3%, 8,5%, 8,8% e 12,3%).
Le percentuali di compensazione
È possibile notare, invece, che per le operazioni passive i valori 4% e 10% non sono presenti nell’elenco delle percentuali di compensazione, che, qualora presenti, vanno quindi indicate nel primo blocco, insieme alle aliquote ordinarie. Ciò trova in qualche modo riscontro nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale Iva, laddove nella «Sezione 1 – Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni» sono contenute, tutte insieme, sia le aliquote ordinarie che le percentuali di compensazione.
Agricoltori in regime ordinario
Va infine ricordato che per le cessioni di prodotti agricoli effettuate da agricoltori in regime ordinario, che quindi applicano sulle cessioni l’aliquota ordinaria e detraggono l’Iva forfettariamente sulla base della percentuale di compensazione prevista per ciascun prodotto, l’intero importo dell’Iva detraibile va come in passato indicato nel rigo TB32 (e non quindi nei righi da TB5 a TB19, riservati agli acquisti). Nel modello di dichiarazione annuale Iva l’importo dell’Iva detraibile è invece analiticamente esposto nella «Sezione 3-B Imprese agricole (articolo 34)».
Sul sito dell’agenzia delle Entrate, è possibile visionare il documento con l’elenco degli aggiornamenti effettuati.