Controlli e liti

Rimborsi, no allo stop se l’avviso è annullato (anche solo in Ctp)

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di Laura Ambrosi

È illegittima la sospensione del rimborso da parte delle Entrate, se gli atti impositivi che l’hanno giustificata sono stati annullati dal giudice tributario e ciò anche se la decisione non è definitiva. A fornire questo importante chiarimento è la Ctp di Ravenna con la sentenza 52/3/17, depositata il 15 febbraio 2017 (presidente Fazzini, relatore Cottignola).

L’Agenzia comunicava a un consorzio di aver sospeso la procedura di rimborso Iva e che, in ogni caso, ai fini dell’eventuale erogazione era necessaria la presentazione di una fideiussione sine die. Il provvedimento veniva impugnato dal contribuente dinanzi al giudice tributario lamentando sia un vizio di motivazione, sia l’illegittimità della richiesta di una garanzia a tempo indeterminato.

L’ufficio, solo nella propria costituzione in giudizio, elencava l’esistenza di una serie di avvisi di accertamento, emessi nei confronti del medesimo contribuente, che legittimavano la sospensione del rimborso richiesto. Secondo l’articolo 23 del Dlgs 472/97, nei casi in cui il contribuente vanti un credito nei confronti dell’amministrazione , il rimborso può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, o un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorchè non definitivi. In concreto, dunque, in presenza di un atto impositivo le Entrate possono bloccare la restituzione delle somme richieste.

La Ctp di Ravenna ha accolto il ricorso proposto contro il provvedimento di sospensione dell’erogazione del rimborso, fornendo degli interessanti spunti di riflessione.

Motivazione. Innanzitutto il giudice ha ritenuto fondato il vizio di motivazione, dato che solo tardivamente l’Agenzia aveva elencato le ragioni del provvedimento. Sul punto, la Cassazione (ordinanza 13548/2015) ha affermato che per la sospensione è onere del fisco motivare le ragioni ostative al rimborso, consentendo al contribuente di proporre ricorso, non solo per i vizi di legittimità del provvedimento, ma anche per richiedere l’accertamento della sussistenza dei requisiti legittimanti. Altrimenti, l’ufficio potrebbe subordinare i tempi della restituzione con la semplice emissione di un atto avente contenuto “dispositivo”.

I limiti. Il collegio romagnolo ha poi rilevato che l’articolo 23 del Dlgs 472/97 prevede la sospensione dei rimborsi nei limiti degli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento, regolarmente impugnati, erano stati tutti annullati in sede giudiziale.

Atto non definitivo. La norma non richiede il passaggio in giudicato ed è pertanto sufficiente l’esistenza della decisione di un giudice tributario che determini l’eventuale somma dovuta, da contrapporre alla possibile sospensione del rimborso (si veda anche la Ctp Reggio Emilia 319/03/15).

La garanzia. Quanto alla fideiussione sine die, i giudici evidenziano che nella prassi non si può ottenere una simile garanzia e peraltro, in tema di tributi, è prevista una durata triennale.

Ctp di Ravenna, sentenza 52/3/2017

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