Imposte

Rimborso delle accise sull’energia: corsa contro il tempo per il ricorso in tribunale

Il termine decennale per la restituzione delle addizionali provinciali per il biennio 2011-12 è in scadenza

Sarebbe una corsa contro il tempo per richiedere il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica illegittimamente imposte nel biennio 2010-2011 qualora non fosse trovata una soluzione legislativa, ad esempio quella proposta da Confindustria. Le imprese avevano versato, con le relative fatture dell’energia elettrica, oltre ai compensi per il servizio reso anche alcuni oneri tributari tra i quali le addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica. La Cassazione (tra le altre, la sentenza 27099/2019) ha riconosciuto l’incompatibilità della disciplina di questo tipo di oneri tributari rispetto alla direttiva accise 2008/118 come interpretata dalla Corte Ue (cause C-553/13 e C-103/17) sancendo il diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate anche prima dell’abrogazione dell’imposta. Secondo la Cassazione, tali addizionali sono in contrasto con il diritto Ue, in quanto (a differenza delle intenzioni legislative di carattere «sociale») avevano come finalità una mera esigenza di gettito e di bilancio.

Riconosciuto il diritto al rimborso si pongono le questioni procedurali: a chi va posta la relativa richiesta, entro quali termini e con quali forme. Per il primo punto, la Cassazione prende una posizione netta. In particolare i giudici riportano una serie di principi molto importanti:

1. il fornitore del servizio è l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Erario;

2. al rapporto di natura tributaria tra Erario e fornitore, si affianca un altro rapporto, di natura privata, tra il fornitore e il consumatore (impresa) che può agire nei confronti del fornitore con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito. Solo se questa si rivela impossibile o eccessivamente difficile il consumatore finale può chiedere il rimborso all’Erario, nel rispetto del principio unionale di effettività.

Il termine entro cui le imprese possono chiedere il rimborso al fornitore si prescrive in 10 anni ed è in scadenza considerando che il periodo incriminato è il biennio 2010-2011. Quindi le imprese interessate dovranno agire rapidamente attraverso questi necessari step:

1. inviare immediatamente al fornitore tramite pec un atto di messa in mora con la richiesta di rimborso delle somme illegittimamente versate nel biennio 2010-2011;

2. qualora la relativa richiesta di rimborso non venisse accolta dal fornitore, sarà neces sario introdurre un giudizio davanti al giudice ordinario il quale dovrà accertare l’indebito versato;

3. il fornitore, qualora venisse condannato in sede giudiziale al pagamento delle somme richieste con la domanda di ripetizione, potrebbe a sua volta procedere con l’azione di rimborso nei confronti dell’Erario.

Quel che è certo è il diritto al rimborso delle accise a favore delle imprese. Pertanto ci si augura che si possa trovare a livello governativo una soluzione rapida evitando il proliferare di contenziosi inutili in sede civile e fiscale che avrebbero come uno riflesso quello di intasare la giustizia e ritardare il legittimo rimborso di somme dovute alle imprese.

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