Rimborso Iva revocato, niente sanzioni
Per il principio di legalità previsto dall’articolo 3 del Dlgs 472/1997, l’erogazione di un rimborso Iva, poi non più ritenuto spettante dall’amministrazione finanziaria e oggetto di un avviso di rettifica, non può essere ulteriormente sanzionato con l’emissione di un avviso di irrogazione delle sanzioni e con l’applicazione della penalità nella misura del 30% prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997 e riservata ai tardivi e/o agli omessi versamenti.
È il principio enunciato dalla Ctr della Sardegna nella sentenza 210/5/17 depositata il 27 giugno scorso (presidente e relatore La Rocca).
Il contribuente aveva richiesto e ottenuto il rimborso del credito Iva derivante dall’acquisto di beni ammortizzabili in conformità a quanto previsto dall’articolo 30, comma 3, lettera c) del Dpr 633/1972. L’ufficio, ritenendo insussistenti i presupposti di legge, ha emesso l’atto di accertamento per recuperare l’imposta ritenuta indebitamente rimborsata e, con separato avviso di irrogazione sanzioni, ha comminato al contribuente la sanzione del 30% prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997 nell’ipotesi di omesso versamento. In particolare, secondo l’ufficio, questa sanzione era applicabile perché l’ottenimento di un rimborso non spettante era, di fatto, equiparabile al mancato versamento dell’imposta.
Il contribuente ha impugnato l’atto di irrogazione sanzioni, affermando che il principio di stretta legalità nell’applicazione delle sanzioni non consente un’applicazione analogica delle norme sanzionatorie e, quindi, di equiparare la richiesta di rimborso non dovuto a un omesso versamento, tanto più che nel caso specifico il giudice tributario aveva anche annullato l’atto di accertamento con cui era stato recuperato il credito rimborsato.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso e hanno annullato l’atto di irrogazione sanzioni, affermando che la disposizione sanzionatoria applicata non era espressamente prevista in caso di richiesta di rimborso non dovuto. In seguito all’appello dell’ufficio, i giudici di secondo grado hanno ribadito l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione, stante la violazione del principio di legalità previsto dall’articolo 3 del Dlgs 472/1997. Infatti, se è vero che questa disposizione ha una portata generale, applicandosi a ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo nel termine previsto e anche alle ipotesi di compensazione indebite di crediti d’imposta, tuttavia, a queste situazioni non poteva essere equiparata quella in esame, tenuto conto che, a suo tempo, il contribuente aveva eseguito il versamento e, successivamente, ottenuto il rimborso. In questo caso, secondo la Ctr, la sanzione applicabile avrebbe dovuto essere quella prevista dall’articolo 5, comma 5 del Dlgs 471/1997, che punisce la richiesta di rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, con una sanzione amministrativa di ammontare variabile dal 100% al 200% della somma non spettante, non occorrendo l’effettiva percezione del rimborso. Tuttavia, l’astratta punibilità della condotta tenuta con questa sanzione più grave non può legittimare l’applicazione della sanzione per omesso versamento, e questo perché, nel caso specifico, quest’ultima non ha alcuna attinenza con la violazione che è stata effettivamente commessa.