Rinuncia all’impugnazione, appello inammissibile
La Cgt Puglia: l’effetto non è la cessazione della materia del contendere
Nel giudizio d’appello, la rinuncia all’impugnazione, per intervenuto riconoscimento, nel corso del giudizio, delle ragioni della controparte, equivale a rinuncia al diritto di azione che non necessità dell’accettazione di controparte; effetto della rinuncia è dunque l’inammissibilità dell’appello e non la cessazione della materia del contendere. È il principio espresso dalla Cgt Puglia con la sentenza 1687/26/2023 (presidente De Pietro; relatore Diliso).
Il caso riguarda un contenzioso in materia...