Imposte

Rinuncia ai crediti dei soci, tassabile la sopravvenienza con valori asimmetrici

Interpello 745: non rileva l’origine del debito oggetto della sopravvenienza attiva, ma lo scopo perseguito con la rinuncia

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

La rinuncia dei crediti dei soci origina un componente positivo “generico”, in quanto riferibile all’intera attività economica svolta dalla società partecipata, e non specificamente ai beni per il cui acquisto sono sorti i debiti oggetto della sopravvenienza attiva. Quest’ultima, quindi, concorre a formare il reddito imponibile in base alle regole ordinarie. Lo ha affermato l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 745/2021.

A parere dell’istante, la sopravvenienza attiva – determinata in base all’articolo 88, comma 4-bis, del Tuir come differenza tra il valore fiscale del debito e quello del corrispondente credito in capo al socio – avrebbe dovuto rilevare solo per il 20%, perché il debito era stato contratto per acquistare navi rientranti nel regime agevolato di cui all’articolo 4, comma 2, del Dl 457/1997, a norma del quale il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale è tassato al 20 per cento.

Secondo l’Agenzia, invece, nel caso di specie non rileva l’origine del debito, ma lo scopo perseguito con la rinuncia al credito, che alla stregua di un conferimento ha consentito di capitalizzare l’impresa di navigazione. Pertanto, la sopravvenienza non rientra nell’agevolazione ed è tassabile per intero, salvo che, simmetricamente, per la quota corrispondente agli interessi passivi, dedotti al 20%, e dunque nella stessa misura del 20 per cento. Tuttavia, anche se l’Agenzia non lo precisa, derivando la rinuncia al credito da un piano di risanamento attestato, la restante quota è esclusa dal reddito imponibile, in base all’articolo 88, comma 4-ter, per la parte eccedente l’ammontare complessivo delle perdite pregresse e delle posizioni soggettive ivi indicate.

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