Rinuncia al Tfm imponibile solo se il socio ne trae benefici
La rinuncia al credito per Tfm (trattamento di fine mandato) da parte dell'amministratore/socio non comporta alcuna automatica tassazione in capo allo stesso, in assenza di un concreto arricchimento reddituale o patrimoniale. Questa è la tesi contenuta nella norma di comportamento 201 dell'Aidc, in contrasto con la recente posizione assunta con la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 124/2017. Secondo la norma di comportamento, dalla mera remissione della posizione debitoria non può conseguire, di per sé e automaticamente, la presunzione di incasso degli importi rinunciati. Secondo l'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir il presupposto impositivo in capo all'amministratore, anche con riguardo al Tfm, è individuato nell'effettiva “percezione”. Per verificare l'esistenza del reddito, e il momento in cui si genera, vale, in sostanza, il principio di cassa. Quando interviene la remissione, e quindi non si verifica il pagamento monetario del compenso, il realizzarsi del presupposto impositivo va individuato solo qualora, dalla mancata percezione monetaria, l'amministratore consegua benefici patrimoniali o reddituali fiscalmente riconosciuti. In definitiva, l'assenza di percezione monetaria o di percezione “indiretta”, sotto forma di qualsiasi altro beneficio, non può determinare la sussistenza di un reddito imponibile.
La norma di comportamento illustra poi che, nonostante la mancata tassazione in capo all'amministratore socio, non si corre il rischio di alcun salto d'imposta, anche nell'ipotesi in cui la società abbia dedotto le quote accantonate e ora rimesse: nel caso di rinuncia dell'amministratore non socio, la società realizza una sopravvenienza attiva imponibile, ai sensi dell'articolo 88, comma 1 del Tuir, a fronte della precedente deduzione delle quote del Tfm ; nel caso di remissione effettuata dall'amministratore socio, la società, allo stesso modo del caso precedente, deve fiscalmente rilevare, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis del Tuir, una sopravvenienze attiva imponibile. E ciò in quanto il valore fiscale del credito rinunciato in tale ipotesi risulta di valore pari a zero.