Riporto a nuovo delle perdite fiscali da monitorare
Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali. Infatti, ai sensi del vigente articolo 84 del Tuir, le perdite fiscali per i soggetti Ires sono riportabili senza limiti di tempo, ancorché solo fino a concorrenza dell’80% dell’imponibile fiscale di periodo (salvo che si tratti di perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività).
La perdita fiscale non ha natura di “credito” verso l’Erario, ma rappresenta un beneficio futuro che deve essere iscritto per competenza nel bilancio dell’esercizio in cui la perdita stessa emerge. Si tratta di un beneficio di incerta realizzazione, dato che, per utilizzare la perdita, è necessaria l’esistenza di futuri redditi imponibili.
La società, per iscrivere le imposte anticipate, deve dunque valutare se esiste la ragionevole certezza che le relative perdite fiscali possano essere utilizzate negli esercizi successivi. Il paragrafo 50 dell’Oic 25 prescrive, al riguardo, che il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato, tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII5-ter «imposte anticipate», solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, con motivazione da indicare in nota integrativa.
Anche in questo caso la ragionevole certezza può sussistere quando sono disponibili previsioni attendibili di imponibili fiscali futuri (derivanti anche da variazioni in aumento per il riversamento di imposte differite) sufficienti per utilizzare le perdite fiscali (Oic 25, paragrafo 50).
Il paragrafo 49 dell’Oic precisa tuttavia che l’esistenza di perdite fiscali non sfruttate è un indicatore del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro, ciò soprattutto se la società ha una storia di perdite recenti.
Come è stato evidenziato dal documento del luglio 2018 della Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc) intitolato «La contabilizzazione e lo “storno” delle attività per imposte anticipate», il nuovo regime di deducibilità delle perdite fiscali pregresse, che non prevede più il limite temporale di cinque anni per il riporto in avanti, non pare destinato a incrementare sostanzialmente le possibilità di iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali. Ciò in quanto piani economici e finanziari previsionali che coprano un orizzonte temporale superiore ai cinque esercizi sono raramente dotati di quel grado di attendibilità indispensabile per poter rilevare in bilancio le imposte anticipate rispettando i principi di prudenza dettati dall’Oic 25.
In ogni caso, le attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali che non sono rilevate in bilancio – sussistendo dubbi sulla loro recuperabilità – possono essere iscritte negli esercizi futuri in cui risultano soddisfatti i requisiti di recuperabilità. In tale ipotesi i benefici connessi alle perdite fiscali riportabili sono sempre iscritti nella voce CII5-ter “imposte anticipate” dell’attivo e, in contropartita, nella voce 20 del conto economico, anche se si riferiscono ad esercizi precedenti. Viceversa, qualora in un esercizio successivo alla loro iscrizione dovessero venire meno le prospettive di recupero delle perdite fiscali, allora le imposte anticipate dovrebbero essere «svalutate» a conto economico.