Imposte

Riporto perdite nella fusione con indebitamento

La risposta a interpello 57/2020 consente il riporto anche se le società non superano i limiti dell’articolo 172, comma 7, del Tuir

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di Alessandro Germani

In una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento è consentito il riporto delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace) sebbene le società coinvolte non superino i limiti previsti dall’articolo 172, comma 7, del Tuir, guardando agli elementi fattuali. È questa la risposta 57/2020 di ieri sulla falsariga di altre pronunce di identico tenore.

Beta è stata finanziata da un fondo per acquisire Alfa, prevedendosi poi la fusione inversa fra le due entità in base all’articolo 2501-bis del Codice civile. Alfa ha maturato perdite, interessi passivi ed eccedenze Ace, Beta invece perdite fiscali per via della sua natura di newco. La prima non supera il solo test di vitalità non avendo dipendenti, la seconda nemmeno il limite patrimoniale essendo neocostituita. L’istante evidenzia come la fusione da Lbo (leveraged buy out) è largamente utilizzata dai fondi di investimento perché consente di unificare sull’incorporante il debito contratto per l’acquisizione e la produzione dei flussi di cassa necessari al suo rimborso. Ciò è stato riconosciuto dalla stessa circolare 6/E/2016 che ha sdoganato queste operazioni. Quanto ad Alfa gli interessi passivi derivano da un passato project financing, mentre le perdite sono riconducibili a costi di terzi, che giustificano altresì l’assenza di costo di lavoro dipendente. Al tempo stesso i conferimenti iniziali di Beta (che non consentono di integrare il limite patrimoniale) sono assolutamente fisiologici all’operazione, così come il fatto che la stessa non superi il vitality test in tema di ricavi e costo del lavoro, essendo una newco.

Nella risposta l’Agenzia dà parere favorevole alla disapplicazione della norma e consente il riporto delle predette posizioni soggettive. Con riguardo all’incorporante, infatti, il test dei ricavi è superato mentre il costo del lavoro è pari a zero, essendo poi superato il limite patrimoniale. L’assenza del costo del lavoro, presente su più anni, non implica un depotenziamento potendosi apprezzare, di contro, i ricavi negli anni, la prevalenza delle immobilizzazioni materiali nell’attivo rispetto a crediti e liquidità, la presenza di costi per servizi, in particolare di facility management. Quanto all’incorporata Beta, la sua vitalità è stata confermata dalla stessa circolare 6/E, non potendo tale newco essere rivolta a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali.

La risposta segue la stessa impostazione della 127 del 2018 (si veda Il Sole 24 Ore del 4 gennaio 2019), sempre relativa ad un Lbo, nella quale il via libera era riconducibile al fatto che i conferimenti fossero ben superiori rispetto alle posizioni soggettive di cui si chiedeva il riporto. Ma l’approccio sostanzialistico è stato seguito dalle Entrate in altre pronunce sulle fusioni, apprezzando i valori economici (93 e 94 del 2018), il prezzo di cessione della partecipazione rispetto al valore di iscrizione (527 del 2019), la composizione dell’attivo di stato patrimoniale (416 e 529 del 2019). Sono questi, dunque, gli elementi da tenere in considerazione in caso di predisposizione dell’interpello disapplicativo.

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