Riqualificazione energetica anche per gli edifici concessi in locazione da titolari di reddito d’impresa
La detrazione per interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito d’impresa sia per i beni strumentali che per i beni “merce” in quanto il riferimento contenuto nella norma al possesso o alla detenzione del bene non legittima la limitazione ai soli fabbricati strumentali. Il termine previsto per la comunicazione all’Enea non è perentorio e, pertanto, il ritardo può solamente determinare l’applicazione di una sanzione amministrativa e non il disconoscimento dell’agevolazione, non vertendosi in tema di omesso adempimento .
Questi i principi che si ricavano dalla sentenza della Ctr Lombardia n. 1819/2019 del 17 aprile 2019.
Le commissioni tributarie milanesi tornano a pronunciarsi sulla spettanza o meno dell’agevolazione ( cosiddetto bonus energetico) per interventi realizzati su beni merce e non strumentali all’impresa ( si veda anche Sole 24 Ore del 28 giugno 2018).
La controversia concerneva l’impugnazione da parte di una società di capitali di una cartella di pagamento , scaturente da un controllo formale (ex articolo 36 ter, Dpr 600/73), tramite la quale l’Ufficio aveva rideterminato un credito per imposte pagate all’estero (recupero successivamente sgravato) e disconosciuto detrazioni per opere di risparmio energetico effettuate su beni “merce” e non strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa.
I giudici di prime cure accoglievano il ricorso della società statuendo che «tra i soggetti che possono avvalersi della detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico sono compresi privati e titolari di reddito di impresa e la legge non fa distinzione tra edifici strumentali e quelli concessi in locazione, ovvero di effettivo utilizzo diretto o indiretto degli stessi, richiedendo unicamente che all’intervento effettuato consegua un’effettiva riduzione dei consumi energetici. Le interpretazioni ministeriali , che limitano la fruibilità della detrazione d’imposta ai soli interventi su beni strumentali e non sul beni merce, si riferiscono a circolari e risoluzioni e le leggi, che si sono susseguite nel tempo, non pongono distinzioni su uso diretto o indiretto o su specifici vincoli come l ’effettivo e immediato uso dei beni. Di conseguenza e in ossequio al principio quae non dixit non voluit , il legislatore ha voluto esclusivamente agevolare gli investimenti in risparmio energetico che comportino un effettivo risparmio dei consumi».
La Ctr , nel confermare la decisione della Ctp milanese, risolve un ulteriore aspetto che l’appellante Ufficio aveva proposto in quanto il primo giudice ometteva di pronunciarsi ovvero sulla tardività della comunicazione all’Enea.
Nel merito il collegio regionale ribadisce che il riferimento contenuto nella norma agevolativa (Finanziaria 2007) al possesso o alla detenzione del bene non legittima la conclusione dell’Agenzia secondo cui per i titolari di reddito d’impresa la fruibilità del beneficio compete con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali. All’uopo , richiamando le norme del Codice civile (articolo 1140, commi I e II) , rammentano che il possesso «è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale… e che si può possedere anche indirettamente ossia «per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa»; quest’ultima si caratterizza per il riconoscimento dell’altruità della cosa differenziandosi dal possesso con riguardo all’elemento psicologico: “ il possesso presuppone la volontà di comportarsi come titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale (animus possessionis), mentre la detenzione presuppone l’altruità del diritto di proprietà o di altro diritto reale (animus detinendi).
Alla luce di tali considerazioni la Ctr afferma che la disposizione normativa in questione non esclude affatto la possibilità di usufruire del beneficio fiscale per i titolari di reddito d’impresa che eseguono interventi su beni non utilizzati direttamente , non essendo prevista alcuna specifica eccezione in tale senso.
Quanto alla tardività della comunicazione all’Enea i giudici regionali evidenziano che tale termine non è perentorio e pertanto il ritardo può solamente determinare l’applicazione di una sanzione amministrativa e non il disconoscimento dell’agevolazione, non vertendosi in tema di omesso adempimento .
Ctr Lombardia, sentenza 1819 del 17 aprile 2019