Risarcimento, la prescrizione parte dalla notifica dell’accertamento
L’ordinanza 8872/2021 della Cassazione: i termini per la richiesta di danni al commercialista non decorrono dal Pvc
La prescrizione per la richiesta di risarcimento danni al commercialista per errori nella tenuta della contabilità decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento e non dalla consegna del verbale di constatazione. È solo infatti con tale atto che il fisco fa valere la propria pretesa e quindi il contribuente subisce un pregiudizio concreto. A fornire questo principio è la Cassazione con l’ordinanza 8872/2021 depositata il 31 marzo.
Nel Pvc redatto dalla GdF a seguito di una verifica fiscale a una snc emergeva che le irregolarità fiscali contestate fossero attribuibili al commercialista dell’azienda
La società agiva nei confronti del professionista per il risarcimento del danno derivatole dalla non corretta tenuta della contabilità. Sia il tribunale, sia la Corte d’appello dichiaravano però prescritto il diritto per il decorso del termine decennale.
In particolare, secondo i giudici, il termine prescrizionale decorreva dal giorno in cui il danno si fosse manifestato al danneggiato da individuarsi nella notifica del Pvc.
In esso, infatti, era indicata espressamente la responsabilità del professionista. Poiché la consegna di questo atto era avvenuta oltre dieci anni prima dell’avvio dell’azione, il diritto si era prescritto.
La società ricorreva per cassazione evidenziando che la richiesta di risarcimento, nella specie di inadempimento contrattuale, presuppone che il danno si sia verificato con conseguente decorrenza della prescrizione da tale evento. Tuttavia, nella specifica vicenda, il danno non poteva consistere nella notifica del verbale di constatazione che costituisce un atto interno, ma nella notifica dell’avviso di accertamento con cui il fisco manifesta la propria pretesa
La Suprema corte ha accolto il ricorso, condividendo in buona sostanza la tesi della società. Secondo la Cassazione, innanzitutto, il Pvc è atto interno non impugnabile che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente. Non necessariamente conduce ad un avviso di accertamento.
Pertanto il danno al momento del verbale non si è verificato perché non rappresenta un pregiudizio per il contribuente in quanto non manifesta la volontà del Fisco di procedere a recupero fiscale che si concretizza invece con la notifica dell’avviso di accertamento
Ne consegue che il termine prescrizionale deve decorrere dalla notifica di tale atto a nulla rilevando che nel precedente Pvc fossero già evidenziate le responsabilità del commercialista