Controlli e liti

Rischio segnalazioni senza adeguata verifica

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di Valerio Vallefuoco

Alla moltiplicazione delle contestazioni delle sanzioni amministrative antiriciclaggio seguirà probabilmente, come paventato da molti operatori ed esperti della materia, anche la moltiplicazione delle segnalazioni di operazioni sospette prive di una previa completa istruttoria interna ovvero almeno di una valutazione preliminare.

L’attuale normativa antiriciclaggio (articolo 41 del Dlgs 231/2007 ) prevede che alla segnalazione dell’operazione sospetta occorre provvedere quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. Sotto il profilo temporale la legislazione vigente, ragionevolmente, dispone che «le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto».

Emerge, dunque, una chiara correlazione tra l’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta e lo stato dubitativo del soggetto destinatario dell’obbligo. Tale correlazione appare molto più sfumata, fino quasi a perdere di consistenza, nel nuovo testo dell’articolo 35 dello schema di decreto correttivo, laddove l’ultimo inciso del comma 2, considera in ogni caso tardiva la segnalazione effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell’operazione sospetta. Contestualmente il 1°comma impone di adempiere all’obbligo segnaletico «prima di compiere l’operazione» (nel testo messo in consultazione dal Mef appariva, invece, l’inciso «ove possibile»).

La norma così come da ultimo formulata produce, pertanto, un sostanziale irrigidimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette potenzialmente in grado di innescare un vero e proprio cortocircuito nel meccanismo segnaletico. In particolare, vi è il rischio concreto di svuotare di contenuto quel modello di collaborazione attiva che tanta parte riveste nella più recente politica di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L’imposizione di un termine così ristretto, potrebbe, infatti, produrre un numero incontrollato di segnalazioni, che verrebbero ad essere effettuate dagli operatori al solo fine di non incorrere nella sanzione, senza essere suffragate da una adeguata valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Peraltro, un siffatto termine non tiene conto neppure dei “tempi tecnici” richiesti dai normali sistemi informatici in uso agli intermediari che per l’elaborazione dei dati necessari a confermare eventuali sospetti che normalmente raggiungono i due mesi.

Il risultato che provocherebbe questo nuovo sistema di termini ridotti paradossalmente andrebbe contro i principi della prevenzione poiché troppe segnalazioni intaserebbero l’Unità di informazione finanziaria e gli organi ispettivi delegati che non avrebbero il tempo di approfondire le segnalazioni di operazioni realmente sospette poiché non previamente analizzate dai soggetti obbligati.

Anche in questo caso si auspica che le commissioni parlamentari (Finanze e Giustizia) possano raccomandare al governo una modifica atta a risolvere il problema che troppe segnalazioni equivarrebbero a nessuna segnalazione per operazione sospetta utile da approfondire.

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