Riscontro tra F24, oneri e ritenute prima del «bollino»
Il rilascio del visto di conformità per i crediti derivanti da imposte dirette ed Irap implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto e i versamenti d’imposta dovuti.
A tal riguardo è utile ricordare che l’agenzia delle Entrate nella circolare 28/E/2014, per ciascuna tipologia di dichiarazione (Redditi PF, SP; SC, Irap e 770) ha delineato con specifiche check list i riscontri minimi che il professionista è tenuto a porre in essere ai fini dell’apposizione del visto di conformità. I controlli indicati vanno considerati come esemplificativi e non esaustivi; quindi ove necessario andranno integrati dal professionista in base alla situazione specifica oggetto di controllo.
Per poter attestare che le verifiche sono state svolte il professionista che appone il visto dovrà, comunque conservare copia della documentazione esaminata. Si tratta in ogni caso, di un controllo di carattere strettamente procedurale che non comporta alcuna valutazione di merito da parte del professionista. I controlli da espletare, infatti, debbono essere preordinati principalmente a evitare che le dichiarazioni contengano errori materiali e di calcolo nella determinazione delle ritenute e delle imposte dovute, nonché alla rimozione di tutte quelle eventuali inesattezze, presenti nei modelli dichiarativi, potenzialmente rilevabili dall’amministrazione finanziaria tramite le procedure automatizzate previste dagli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73.
Pertanto, sotto il profilo operativo nell’apposizione del visto di conformità sarà sempre necessario procedere, previa verifica delle regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, con il riscontro documentale almeno delle seguenti operazioni:
- compensazioni effettuate nell’anno;
- pagamenti eseguiti con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
- verifica delle ritenute d’imposta a scomputo dei singoli debiti fiscali, dei crediti d’imposta (quadro RU), degli oneri detraibili e deducibili riportati;
- controllo formale della corrispondenza tra ammontare delle componenti positive e negative relative alle attività d’impresa e/o lavoro autonomo indicate nel modello Redditi le risultanze delle scritture contabili.
Per quanto riguarda, invece, il credito riportato dal periodo d’imposta precedente il controllo dovrà riguardare principalmente il riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione dello scorso anno nonché delle eventuali perdite pregresse.
L’eventuale utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5mila euro senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione comporta, “a carico del contribuente”, l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento, pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione (articolo 13 del Dlgs 471/97); non si registrano, infatti, al riguardo novità rispetto al passato.
Dati sanitari per la precompilata, i software si preparano all’unico invio annuale
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware