Controlli e liti

Riscossione con ancora troppe inefficienze

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di Enrico De Mita

La disciplina relativa all’istituzione degli agenti “pubblici” della riscossione non può estendersi alle imprese private che, non facendo parte del sistema pubblico della riscossione, a suo tempo liberamente avevano assunto l’attività di riscossione, concentrata poi nelle società scorporate.

Con la sentenza 51/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 687, 2° periodo, e 688, 2° periodo della legge di stabilità 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 e 119 commi 1, 2 e 4 della Costituzione, dalla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale Abruzzo (ordinanze nelle Gazzette ufficiali 23 e 37 / 2018 – 1^ serie speciale).

La questione era sorta nel corso di tre distinti giudizi promossi dalla società di riscossione Società di gestione entrate e tributi nei confronti dell’ente creditore Comune di Teramo, avverso i provvedimenti con cui quest’ultimo aveva rifiutato il discarico per inesigibilità delle quote affidate per la riscossione.

Ad avviso della Corte «le disposizioni censurate, data la loro ratio e la loro formulazione letterale, facendo espresso riferimento agli “agenti della riscossione” e riguardando solo i ruoli da questi assunti in carico, sono riferibili esclusivamente a determinate società di riscossione a partecipazione pubblica; tali disposizioni non sono applicabili a società come Soget Spa, società privata di riscossione, nata a seguito dello “scorporo” del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della riscossione».

Le suddette questioni sono state ritenute inammissibili, poiché i “rimettenti” muovono da un erroneo presupposto interpretativo sui soggetti destinatari della normativa in questione, attribuendo alla Soget Spa la qualità di agente della riscossione del Comune di Teramo.

Invece, tale società è una cessionaria del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali.

Quindi non può annoverarsi tra gli «agenti della riscossione», cui unicamente il legislatore ha inteso riferire la disciplina censurata.

Ad avviso della Corte, gli atti di diniego del comune di Teramo sono regolati dalla disciplina degli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/99.

Tutto cambia dal 1° ottobre 2006

L’articolo 3, comma 28, decreto legge 203/05, nella sua originaria formulazione disponeva che « dal 1° ottobre 2006», data di soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, «i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Spa e alle società dalla stessa partecipate ».

Tale formulazione ha consentito di applicare, dal 1° ottobre 2006, alla «Riscossione Spa e alle società dalla stessa partecipate » tutti i riferimenti normativi delle previgenti disposizioni relativi ai concessionari nazionali della riscossione.

Successivamente, l’articolo 2, comma 12, decreto legge 262 /06, convertito nella legge 286/06, ha aggiunto al menzionato comma 28 dell’articolo 3 l’inciso « complessivamente denominate agenti della riscossione».

In altri termini, la «Riscossione Spa e le società dalla stessa partecipate » sono complessivamente denominate “agenti della riscossione”.

In tale denominazione non rientrano le società cosiddette “scorporate”, cioè le società private beneficiarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali (articolo 3, comma 24, decreto legge 203 /05 convertito nella legge 248/05).

Quindi, non si applicano al caso di specie le norme censurate, che impongono un lungo differimento temporale per l’esercizio del potere di controllo degli enti creditori sulle quote di cui i soggetti “pubblici” sono affidatari per la riscossione. Ciò detto, la Corte chiude con un richiamo politico al legislatore a predisporre sistemi di riscossione più efficaci, proporzionati e tempestivi di quelli fin qui adottati: «una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa» (184/16, 247 e 248 / 17) mentre meccanismi comportanti una «lunghissima dilazione temporale» (18 / 19) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica».

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