Controlli e liti

Riscossione, il rifiuto all’istanza di sospensione non si impugna al Tar

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di Andrea Taglioni


Il diniego all’istanza di sospensione della riscossione - in relazione alla quale se entro 220 giorni dalla presentazione delle domande ex articolo 1, comma 537 (legge 228/12), senza alcun pronunciamento sulle stesse da parte dell’ente creditore il diritto del credito oggetto delle istanze deve essere annullato – deve essere impugnato avanti al giudice tributario e non al Tar. Tale provvedimento è equiparabile al silenzio-rifiuto dell’istanza di autotutela, o del diniego espresso da quest’ultima, per i quali la competenza giurisdizionale deve essere necessariamente individuata in funzione della natura tributaria della prestazione patrimoniale imposta. Sono le conclusioni a cui è giunto il Tar del Lazio, sezione seconda-ter, con la sentenza 12341/2019 di ieri.

La questione controversa oggetto del giudizio fa seguito all’impugnazione, da parte di un contribuente, del provvedimento con cui l’Ader aveva respinto l’istanza di autotutela, avanzata mediante l’istituto della sospensione legale della riscossione, al fine di fa valere la prescrizione, e comunque la tardiva iscrizione a ruolo dei relativi debiti portati dalla cartelle di pagamento.

La Legge 228/12 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario l’istituto della sospensione legale della riscossione con il quale il contribuente, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, può, perentoriamente entro 60 giorni dalla notifica del primo atto esattivo, dimostrare l’esistenza dei presupposti che rendono provvisoriamente o definitivamente illegittima la riscossione.
Depositata l’istanza, il concessionario per la riscossione informa l’ente creditorie il quale se non dà comunicazione al debitore e all’agente della riscossione delle risultanze dell’istruttoria, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del contribuente, i debiti oggetto dell’istanza di sospensione sono annullati di diritto e il debitore è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

Nel caso di specie il collegio si è soffermato sulla natura degli atti conseguenti al procedimento in questione equiparandoli ad un provvedimento espresso o tacito di rifiuto alla restituzione di tributi o ad un rigetto di domanda di definizione agevolata. Ciò in considerazione della pretesa tributaria sottostante all’iscrizione a ruolo dei debiti.

Per questo i giudici, qualificando i provvedimenti previsti dall’istituto della sospensione legale della riscossione alla stregua di un atto autonomamente impugnabile, alla base della quale il rapporto d’imposta è di natura strettamente tributaria, hanno dichiarato il ricorso inammissibile declinando la competenza al giudice tributario.

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