Riserve di utili e magazzino, i nodi da sciogliere
Quando una società di persone in regime di semplificato per cassa si trasforma in società di capitali, emergono in questa operazione non solo gli “abituali” problemi del frazionamento dell’esercizio e della gestione delle riserve pregresse, ma anche quelli che derivano dal passaggio da un regime improntato alla cassa ad uno ispirato alla competenza.
In primo luogo affrontiamo il problema delle riserve di utili generate prima della trasformazione: in questo caso se esse sono iscritte nel bilancio della società trasformata con indicazione della loro origine, la eventuale e futura distribuzione non darà luogo ad emersione di reddito tassabile in capo ai soci.
Questa problematica presenta una peculiarità nel caso società in contabilità semplificato e cioè che le riserve emergono quale differenza tra il valore della società periziato in sede di trasformazione il capitale sociale della società di capitali trasformata. Se non sono stati eseguiti dai soci versamenti in conto capitali (alquanto rari nelle società di persone) non potrà che concludersi che tale valore altro non è che la somma degli utili non distribuiti nel corso degli anni, formati in periodi di applicazione del principio di competenza fino al 2016 e con quello di cassa nel 2017.
Questione alquanto delicata da gestire sarà il valore delle rimanenze di merci che la società trasformata iscrive nell’attivo patrimoniale. Infatti nell’ammontare totale saranno presenti merci che già costituivano giacenze in anni precedenti il 2017 (e imputate a costo nel 2017), merci acquistate e pagate nel 2017, merci acquistate e non pagate nel 2017.
Ora per la società risultante dalla trasformazione bisognerà determinare il valore magazzino fisicamente esistente, ma poi per assegnare il valore fiscale di tale magazzino bisogna attenersi alle istruzioni contenute nella circolare 11/E/2017, paragrafo 4.2. In pratica è necessario redigere un prospetto nel quale sono individuate le merci in giacenza, valorizzate in base al costo medio sostenuto nell’ultimo anno, applicando il risultato del valore del singolo bene ai capi esistenti e non pagati.
Per fare un esempio, se la società di persone ha un magazzino di pneumatici per 1.000 unità, di cui 100 non pagate, e il costo medio dell’esercizio precedente la trasformazione in Srl fosse di 50 euro per unità avremmo – in capo alla società di capitali trasformata – un magazzino contabile di 50mila euro, il cui valore fiscale è di 5mila euro. A questo punto però non chiaro cosa accadrà alla chiusura del primo esercizio gestito dalla Srl in cui emergeranno rimanenze iscritte in bilancio per (poniamo) 50mila euro. Dalla differenza tra rimanenze finale di 50mila e iniziale di 5mila euro (valore fiscale) nasce un differenziale imponibile immediatamente alla iscrizione o invece tale tassazione verrà sospesa in attesa della effettiva vendita (come sarebbe logico aspettarsi), limitandosi a rendere imponibile un eventuale incremento di giacenze rispetto al valore di 50mila euro?
Anche questo è un elemento nuovo mai emerso in precedenza, data la novità dei semplificati per cassa, che dovrà essere esaminato dagli organi competenti.