Rispetto ai carburanti quantificazione più complicata
Sui mezzi a uso promiscuo non concorrono a formare il reddito del lavoratore. Rispetto ai carburanti la quantificazione è però più complicata
A fronte del caro energia alcune aziende stanno rimborsando ai dipendenti il costo della ricarica dell’auto elettrica data in uso promiscuo. Si pone dunque il problema di sapere se tali rimborsi concorrano alla formazione del reddito, posto che il principio generale di onnicomprensività del reddito considera imponibile qualsiasi somma o valore percepito in relazione al rapporto di lavoro.
Nonostante, nel caso in esame, non vi siano esplicite deroghe a tale principio, l’esenzione però spetta ugualmente in quanto ricompresa nell’ambito dell’articolo 51, lettera a), comma 4, del Tuir, ossia nella quantificazione del benefit auto stesso. Tale determinazione, infatti, è del tutto forfettaria e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.
Per «effettivi costi del mezzo» si intendono gli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’Aci (come indicati nelle relative note metodologiche), tra i quali sono inclusi sia il carburante, sia le ricariche elettriche.
Nella pratica, i casi più frequenti di rimborso sono:
1 Rimborso del costo del carburante/ricariche relativo alle sole percorrenze effettuate per servizio;
2 Rimborso integrale del costo delle carburante/ricariche per le percorrenze relative al servizio e, nei limiti di un plafond mensile/annuale, di quello relativo all’uso privato;
3 Rimborso integrale del costo del carburante/ricariche per tutte le percorrenze sia aziendali, sia private.
Secondo quanto precisato, in tutti e tre i casi non si crea ulteriore materia imponibile relativamente ai rimborsi, oltre a quella forfettariamente determinata in base all’articolo 51, lettera a), comma 4, del Tuir. La conferma arriva anche dall’amministrazione finanziaria, secondo cui «si deve ritenere che la scelta della modalità con la quale procedere al rimborso del costo del carburante sostenuto dal dipendente sia ininfluente rispetto agli aspetti sostanziali» di cui, attualmente, alla citata lettera a), comma 4, dell’articolo 51 del Tuir (Dre Lombardia, Prot. 93679, del 30 ottobre 2000). D’altra parte, se le spese afferenti agli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’Aci concorrono in modo forfettario alla formazione del reddito, il rovescio della medaglia è che se il carburante o le ricariche sono a carico del dipendente, le stesse non vanno a ridurre il valore fiscale del benefit. Riduzione che invece è consentita nel caso di un corrispettivo specifico prestabilito, trattenuto o versato dal dipendente per l’uso dell’auto.
Rispetto ai carburanti, più complicata è la quantificazione dei rimborsi delle ricariche perché di solito il costo della corrente è relativa all’utenza elettrica domestica del lavoratore. In questi casi, dunque, si dovrà fare riferimento a parametri oggettivi e produrre adeguata documentazione a sostegno.
Gli elementi di interesse sono comunque forniti dalle piattaforme informatiche che associano le stazioni di ricarica al veicolo del driver e producono una precisa rendicontazione dei consumi delle ricariche effettuate tramite wallbox connessi o muniti di contatori o misuratori (meter). Inoltre il dipendente potrà indicare le condizioni a lui applicate dal proprio gestore dell’utenza (fornendo copia del contratto o della bolletta), che saranno alla base del calcolo del rimborso periodico.
Per l’azienda la deducibilità di tali rimborsi è parificata a quella dei costi che la stessa sosterrebbe direttamente; sicché le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (lettera b-bis, comma 1, articolo 164 del Tuir) sono deducibili nella misura del 70 per cento.