Ristrutturazione debiti con beneficio a doppio binario
Liste di controllo Assirevi su bilanci d’esercizio e consolidati, disponibili per imprese e professionisti, con gli emendamenti pubblicati dall’Oic a dicembre.
Ciascuna inizia con una domanda, corredata dai riferimenti legislativi e interpretativi, a cui seguono la risposta – «si», «no», «non applicabile oppure non obbligatoria». Ogni risposta «no» andrebbe accompagnata da un’esauriente spiegazione o un riferimento alle carte di lavoro in cui l’aspetto è stato esaminato.
Indicazioni specifiche per i bilanci in forma abbreviata: i redattori possono utilizzare solo le parti relative ad essi.
Le schede con novità più rilevanti sono quelle che recepiscono gli emendamenti Oic, sottolineati per comodità.
Per il bilancio abbreviato, è rammentato che in «Crediti» vanno indicate separatamente le imposte anticipate.
Per le immobilizzazioni materiali e immateriali, in precedenza rivalutate, è rammentato che, se negli esercizi successivi il valore rivalutato eccede il valore recuperabile, la svalutazione per perdita durevole va nel conto economico se la legge non dispone altro.
Sulla ristrutturazione dei debiti, per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione vanno a conto economico nell’esercizio in cui si riceve il beneficio da variazione del contratto. Se c’è riduzione del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione si rilevano nello stesso esercizio del beneficio. Negli altri casi il beneficio per il debitore si rileva per competenza lungo la durata residua e i costi di transazione sono come risconti attivi nei limiti dei benefici. Alla fine di ogni esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti si addebitano a conto economico lungo la vita residua del debito e si valuta la loro recuperabilità. L’informativa nella nota integrativa deve evidenziare la difficoltà finanziaria e/o economica della debitrice nell’esercizio, le cause che l’hanno generata e una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria. È bene dare informazioni su debiti garantiti, percentuale debiti in sofferenza, perdurare dello scaduto (se oltre 90 o 180 giorni) ed eventuali azioni esecutive o coattive.
Le schede sui derivati precisano che l’area D del conto economico include le variazioni di fair value degli strumenti non di copertura computate alla valutazione e quelle rilevate all’eliminazione contabile del derivato.
Per le coperture di fair value, il valore contabile dell’elemento coperto è adeguato, nei limiti del valore recuperabile, per tener conto della valutazione al fair value della componente del rischio oggetto di copertura: la valutazione al fair value avviene in deroga ai principi di riferimento.