Ristrutturazioni, detrae chi sostiene la spesa
La detrazione in tal caso vale solo per una unità e compete al o ai soggetti che sostengono interamente le spese o come proprietario o come familiari conviventi a condizione che sostengano direttamente le spese (bonifici eseguiti e fatture intestate nel caso di specie al padre e al figlio). Con la circolare 121/E del 1998, è stato precisato che nell’ipotesi di intervento con variazione del numero delle unità immobiliari abitative (esempio da 1 a 2 nel caso di specie), la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, articolo 1 Ddl di Bilancio 2018), si applica comunque, nei limiti di 96.000 euro, con riferimento al numero delle unità immobiliari esistenti all'inizio dell’intervento (96.000x1 nel caso si specie) anche se al termine o durante l’intervento l’unità immobiliare viene frazionata in due unità. Premesso, quindi, che l'importo detraibile è correlato a una unica abitazione (96.000 euro). Se nel corso dei lavori la casa dopo il frazionamento vinee venduta al figlio i lavori possono continuare in base alla Scia originaria intestata alla madre proprietaria, l’importante è che tale provvedimento urbanistico preveda espressamente tutti i lavori e il frazionamento, anche ai fini catastali, in due unità. Il limite di 96.000 euro resta unico complessivamente e va suddiviso tra le due unità in base alla superficie di ciascuna. L’importo poi vien diviso tra padre e figlio sulla base delle fatture intestate a ciascuno dei due e ai bonifici pagati da ciascuno. Il figlio, ovviamente sosterrà parte delle spese come convivente e dopo il rogito come proprietario.
Invia un quesito all’Esperto Risponde
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5