Ritardo nella voltura di un poliambulatorio, la Regione paga danni per 150mila euro
È costata 150mila euro alla Regione Lazio l'inerzia su un'istanza di voltura di autorizzazione sanitaria per un poliambulatorio medico-specialistico. Lo ha stabilito il Tar di Latina con la sentenza 10 aprile 2014 n. 297, sottolineando che il comportamento della Regione era stato gravemente illegittimo, al limite della pretestuosità.
Il poliambulatorio aveva presentato nel settembre 2009 alla Regione Lazio un'istanza di voltura dell'autorizzazione sanitaria rilasciata ad altra società. L'istanza faceva seguito ad una cessione di ramo d'azienda avente a oggetto l'attività sanitaria autorizzata. La Regione rimaneva in silenzio per un anno e, nel dicembre 2010, la ricorrente sollecitava il perfezionamento del procedimento; nel febbraio 2011 la Regione comunicava che la documentazione non era completa: in realtà la richiesta della Regione era ostruzionistica, avendo a oggetto circostanze già desumibili dagli atti. Di qui il ricorso al Tar e la domanda di risarcimento articolata in danni da ritardo, per mancati guadagni, perdita di chance, danno all'immagine e danni da mancata gestione (danno "prospettico" conseguente al mancato esercizio dell'attività), per un totale di oltre 6 milioni.
I giudici amministrativi hanno ritenuto che fosse onere del poliambulatorio provare la disponibilità dell'immobile in cui l'azienda era subentrata ma, con un orientamento innovativo, gli stessi giudici hanno sottolineato che la Regione avrebbe potuto e dovuto richiedere l'integrazione documentale in tempi utili a garantire il rispetto del previsto termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento. Quindi, c'è un onere di lealtà da parte dell'ente locale, che non può trincerarsi dietro una richiesta di documenti mancanti, ma deve porre in condizione il cittadino di ottenere il provvedimento nei tempi previsti. Si è quindi riconosciuto il risarcimento dei danni, perché il comportamento della Regione è risultato illegittimo e la colpa è stata desunta dalla circostanza che le motivazioni addotte a giustificazione del ritardo sono apparse ai limiti della pretestuosità.
Tuttavia il risarcimento non è stato accordato nella misura richiesta dalla ricorrente. L'articolo 30, comma 3, dlgs 104/2010 sul processo amministrativo dispone infatti che il giudice, nel quantificare il risarcimento, tenga conto del comportamento delle parti ed escluda i danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza. Secondo il Tar, se la ricorrente si fosse attivata in prossimità della scadenza del termine di 60 giorni per ottenere la declaratoria dell'obbligo di conclusione del procedimento (e della fondatezza dell'istanza) e avesse coltivato il giudizio, avrebbe ottenuto una definizione in senso favorevole della situazione nei primissimi mesi del 2010, cioè in tempi tali da consentire la quasi totale elisione del danno. In conseguenza, il danno è stato quantificato secondo equità (articolo 1226 Codice civile) nella complessiva somma di 150.000 euro.