Ritenuta convenzionale sui compensi da software percepiti da non residenti
Secondo il principio di diritto n. 5/2022 si applica il prelievo ridotto in base al trattato tra Italia e paese straniero
Sui compensi corrisposti a non residenti in relazione all’utilizzo del software per l’applicazione della ritenuta si guarda alle convenzioni in essere fra l’Italia e gli altri Paesi. È questo il chiarimento del principio di diritto 5/2023 dell’agenzia delle Entrate.
Le opere dell’ingegno nonché i programmi informatici sono tutelati dalla legge 633/41 sul diritto d’autore. Fiscalmente i soggetti non residenti sono tassati in relazione ai compensi percepiti per l’utilizzo delle opere dell’ingegno in Italia. Infatti l’articolo 23, comma 2 lettera c, del Tuir assoggetta a tassazione tali compensi se corrisposti da soggetti residenti nello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Interviene poi l’articolo 25 del Dpr 600/73 che impone su tali compensi corrisposti a non residenti una ritenuta a titolo d’imposta del trenta per cento. Fin qui la norma domestica, che tuttavia deve essere coordinata con quella convenzionale, che prevale sull’ordinamento interno ex articolo 169 del Tuir e 75 del Dpr 600/73.
Nell’ambito delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i paesi esteri generalmente è l’articolo 12 (mutuato dal modello Ocse) che include fra le royalties i compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche. Sempre l’articolo 12 del modello Ocse chiarisce che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale. Il successivo paragrafo 13.1 chiarisce che anche i pagamenti parziali, finalizzati a far sì che si possa usare il diritto d’autore, costituiscono canoni. È il caso delle licenze per riprodurre e distribuire al pubblico un software che incorpora il programma protetto dal diritto d’autore. La stessa risoluzione 12/08 ha chiarito che si tratta di pagamenti effettuati a fronte della concessione in uso del diritto di autore sul programma.
Il principio di diritto conclude affermando che in tali casi si applicano le convenzioni in essere fra l’Italia e il paese interessato. In sostanza si tratta di casi assai diffusi. In prima battuta sul canone pagato al non residente la società italiana dovrebbe applicare una ritenuta d’imposta del 30 per cento. A quel punto si applica la convenzione in essere (articolo 12) e la ritenuta sarà invece quella inferiore prevista a livello convenzionale. In genere, infatti, il modello Ocse prevede l’imponibilità delle royalties solo nello stato di residenza del percipiente. Poiché le convenzioni stipulate dall’Italia divergono dal modello per via di un meccanismo di tassazione concorrente, quantomeno si avrà una riduzione delle aliquote per le ritenute in uscita.