Ritenuta più leggera sugli utili delle controllate comunitarie
La ritenuta d'imposta sugli utili corrisposti a società Ue è applicabile nella “nuova” misura dell’1,2% per le distribuzioni operate dal 1° gennaio 2017 a prescindere dalla data di maturazione dell'utile oggetto di distribuzione.
La conclusione è supportata dal dato letterale della legge di Bilancio 2016 (articolo 1, comma 62, legge 208/2015) e da una lettura sistematica della disciplina contenuta nell'articolo 27, comma 3-ter del Dpr 600/73. Tale norma fu introdotta dalla Finanziaria del 2008 al fine di rendere compatibile il regime delle ritenute sui dividendi in uscita con i principi comunitari relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, anche a seguito di alcune sentenze della Corte di giustizia (sentenze 14 dicembre 2006, C-170/05 e 8 novembre 2007, C-379/05,).
In precedenza, infatti, i dividendi distribuiti a società Ue (non qualificate ai fini della direttiva madre-figlia) scontavano la ritenuta interna (all'epoca 27%) o convenzionale (dal 5% al 15%), con un onere fiscale maggiore rispetto a quello gravante sui dividendi percepiti da soggetti Ires residenti, pari all'1,65% (il 5% del 33%, aliquota Ires in vigore fino al 2007). Dal 1° gennaio 2008, con la riduzione dell'aliquota Ires al 27,5%, il carico fiscale gravante sui dividendi percepiti da soggetti Ires residenti è diventato pari all'1,375% (cioè il 5% del 27,5%).
Per evitare profili di incompatibilità comunitaria, la Finanziaria per il 2008 introdusse quindi il comma 3-ter, che prevedeva l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'1,375% ai dividendi distribuiti alle società Ue (e See white list), in modo tale da livellare il carico fiscale con quello gravante sui dividendi distribuiti a soggetti Ires.
La ritenuta ridotta si applicava, per espressa previsione normativa, dal 1° gennaio 2008, ma solo con riferimento agli utili “formati” a partire dall'esercizio successivo al 2007. Gli utili prodotti negli esercizi precedenti continuavano quindi ad essere soggetti alla ritenuta “ordinaria” del 27% o a quella convenzionale.
Con la riduzione dell'aliquota Ires al 24%, la legge di Bilancio 2016 ha previsto la riduzione della ritenuta europea all’1,2% (5% del 24%), in maniera tale da mantenere omogeneo il carico fiscale. In questo caso la norma ha previsto che la nuova misura si applichi dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, senza alcun riferimento al periodo di formazione degli utili.
In assenza di deroghe, la nuova aliquota si renderà applicabile alle distribuzioni operate dal 1° gennaio 2017, a prescindere dalla stratificazione degli utili distribuiti (salvo quelli ante-2008, che dovrebbero restare soggetti alle regole originarie). Tale soluzione, oltre ad essere coerente con il dato letterale della norma, è l'unica idonea a rendere equivalente il carico fiscale tra società residenti e Ue, se si pensa che i soggetti Ires applicano l'aliquota del 24% sugli utili percepiti dal 2017, a prescindere dall'esercizio di produzione degli stessi in capo alla partecipata.